Affidamento in prova: rileva la condotta attuale del condannato (Cass. pen. Sez. I n. 35853 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione prognostica di reinserimento non può prescindere dal vaglio della condotta tenuta dal condannato, sia in epoca antecedente sia successiva alla commissione dei reati in espiazione. La gravità del reato e i precedenti penali non assumono rilievo decisivo in senso negativo, né può pretendersi la prova del completamento del percorso di revisione critica, essendo sufficiente che tale processo risulti quantomeno avviato. L’istituto, postulando il contatto diretto tra servizio sociale e persona dell’interessato, presuppone indefettibilmente la continua reperibilità del condannato; la sua irreperibilità al momento della decisione può legittimamente precludere l’accoglimento dell’istanza, ove sintomatica di disinteresse e tale da impedire la verifica dei presupposti del beneficio.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un detenuto in espiazione di pena. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla ritenuta notevole caratura criminale del condannato, desunta dai precedenti e da una recente evasione dal regime degli arresti domiciliari, dopo la quale l’interessato si era recato nel Paese d’origine e poi in Francia e nel Regno Unito.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 47 legge n. 354/1975 e 125, comma 3, cod. proc. pen., lamentando motivazione apparente e illogica, travisamento del fatto e omessa valutazione delle risultanze del trattamento penitenziario.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla finalità dell’istituto: l’affidamento in prova al servizio sociale realizza una modalità esecutiva della pena in ambiente esterno, applicabile ai condannati verso i quali possa formularsi una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale. Richiama sul punto la Corte cost. n. 377 del 1997.
Il Collegio ribadisce che non può riconnettersi rilievo decisivo negativo alla gravità del reato o ai precedenti penali, né esigersi la prova del compiuto percorso di revisione critica: è sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che tale processo sia quantomeno avviato, come affermato da Sez. I n. 771 del 1996 e Sez. I n. 6783 del 1996. La natura e la gravità dei reati, i precedenti e le informazioni di polizia costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità, ma la compiuta valutazione non può mai prescindere dalla condotta successiva e dai comportamenti attuali del condannato, decisivi per ponderare l’effettivo recupero sociale e il pericolo di recidiva (Sez. I n. 31420 del 2015; Sez. I n. 44992 del 2018).
La Corte afferma poi che l’istituto presuppone la continua reperibilità dell’interessato, prima e durante l’esecuzione, poiché solo in tale condizione può valutarsi l’osservanza delle prescrizioni. L’irreperibilità al momento della decisione può quindi legittimamente precludere l’accoglimento, ove sintomatica di disinteresse e tale da impedire la verifica dei presupposti (Sez. I n. 12411 del 2001).
Sul piano processuale, il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo. Le doglianze sono dedotte in modo cumulativo e indistinto, senza indicare su quale profilo la motivazione manchi, sia contraddittoria o illogica, con violazione dell’onere sanzionato a pena di a-specificità (Sez. II n. 19712 del 2015). Nel merito, l’impugnazione contesta la materialità dell’evasione senza confrontarsi con il nucleo della decisione, propone una rilettura delle conclusioni dell’equipe penitenziaria e una rivalutazione dei precedenti: censure versate in fatto, estranee ai vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 29541 del 2020).
Nota della Redazione
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