Tossicodipendenza non basta per la continuazione in esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 35855 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il riconoscimento del vincolo in sede esecutiva richiede la verifica concreta della sussistenza di tutti gli indicatori del medesimo disegno criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Lo stato di tossicodipendenza del condannato, a seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006, costituisce uno degli elementi da valutare, ma non è da solo sufficiente a fondare l’unicità del disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione deve confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa e motivare adeguatamente le ragioni dell’esclusione, quando essi esprimano un’abitualità a delinquere e non una preventiva programmazione.

Il Fatto

Il condannato presentava istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze irrevocabili. La prima, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Velletri nel 2023, lo aveva ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti, tentata rapina e lesioni. La seconda, emessa dal Tribunale di Roma nel 2023, riguardava i reati di atti persecutori ed estorsione di cui agli artt. 612-bis e 629 cod. pen., commessi nel 2021.

A sostegno dell’istanza il ricorrente produceva certificazione di dipendenza da cocaina. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta con ordinanza del 03/06/2025, rilevando che la certificazione era solo uno degli indici da valutare, che le condotte non erano omogenee, erano state commesse a distanza di due anni e in epoca successiva al periodo attestato di tossicodipendenza.

La Motivazione della Corte

La Sez. I richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di un’approfondita verifica di concreti indicatori. Tra questi figurano l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità di vita.

L’unicità del disegno criminoso richiede un’anticipata ideazione delle violazioni, tutte presenti nella mente del reo nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea; sul punto la Corte richiama anche la Sez. IV n. 16066 del 17/12/2008.

La Corte ricorda che la modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. impone al giudice di verificare che i reati siano frutto della medesima risoluzione criminosa, tenendo conto della tossicodipendenza e della sua incidenza, alla luce di indicatori specifici come la distanza cronologica, le modalità, la tipologia dei reati e il bene protetto. Lo stato di tossicodipendenza rileva solo per reati ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni richieste dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., come affermato dalla Sez. I n. 50716 del 07/10/2014.

Il giudice dell’esecuzione ha dato corretta applicazione a tali principi. Esso ha valutato la tipologia e le modalità delle condotte, la loro non omogeneità e la distanza temporale, escludendo la sussistenza di una previa programmazione. A fronte della specifica allegazione sulla tossicodipendenza, ne ha motivatamente escluso la sufficienza e la rilevanza, come confermato dalla Sez. I n. 50686 del 18/09/2019.

Le censure del ricorrente risultano meramente controvalutative e non indicano elementi che il provvedimento impugnato abbia omesso di esaminare. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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