Falso ideologico in CIL sanatoria ricorso inammissibile se motivo non in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 37912 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la valutazione dell’inidoneità dell’azione a trarre in inganno la fede pubblica va compiuta ex ante e con riguardo alla generalità dei consociati, non a un destinatario particolarmente qualificato né all’esito della concreta verifica successiva. La falsità grossolana o innocua ricorre solo quando l’infedele attestazione sia del tutto irrilevante rispetto al significato dell’atto e al suo valore probatorio, restando il relativo accertamento riservato al giudice di merito. In sede di legittimità non è deducibile la questione, concernente la sussumibilità del fatto nella norma incriminatrice, che non sia stata prospettata nei motivi di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno per il reato di cui agli artt. 483, 110 e 99, commi 2 e 4, cod. pen. L’imputato, nella qualità di presidente di due associazioni, in concorso con il progettista, aveva attestato falsamente nella CIL in sanatoria che le opere edilizie in corso di esecuzione rispondessero a esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere entro novanta giorni, mentre le stesse avevano carattere stabile e permanente.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 483 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e sostenendo la configurabilità del falso innocuo o grossolano, per essere la falsità inidonea a trarre in inganno la pubblica amministrazione, come confermato dalla segnalazione dell’Ufficio Urbanistica che aveva dato origine al procedimento.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII esamina congiuntamente i due motivi per la loro stretta connessione e li ritiene manifestamente infondati o non consentiti in quanto non proposti in appello. Le doglianze, osserva il Collegio, si risolvono in una critica alla valutazione del compendio probatorio e sollecitano una rilettura delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità.

Quanto al falso innocuo, la Corte territoriale ha fornito motivazione logica e coerente. Il principio applicato è quello per cui la valutazione dell’inidoneità va compiuta ex ante e ricorre quando l’infedele attestazione appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio, sì da non esplicare effetti sulla funzione documentale. Nel caso di specie, l’attestazione sulla temporaneità delle esigenze costituiva il profilo centrale dell’atto, come disvelato dalla finalità cui la comunicazione mirava, essendo stata resa al fine di indurre in errore i destinatari per ottenere la concessione in sanatoria.

La circostanza che un tecnico esperto dell’ufficio comunale, a seguito di controllo, abbia potuto rilevare la falsità confrontandola con la descrizione analitica delle opere non rende la falsità grossolana o inidonea ab origine. L’idoneità a trarre in inganno, precisa la Corte, non si valuta con riferimento a un destinatario qualificato o all’esito di una specifica verifica, ma con riguardo alla generalità dei consociati e alla funzione dell’atto.

Il Collegio rileva poi che il motivo, nella parte finale, solleva un tema non irrilevante: la possibilità di sussumere il falso nella norma incriminatrice quando la comunicazione che lo veicola sia priva di finalità di autocertificazione e abbia funzione essenzialmente informativa. La questione, però, non risulta proposta con il gravame: dalla sintesi dei motivi di appello emerge che essi miravano all’assoluzione per insussistenza dell’elemento soggettivo e prospettavano il falso grossolano o innocuo, senza investire l’obbligo penalmente sanzionato.

Tale sintesi non è contestata dal ricorrente, come sarebbe stato suo onere fare. La regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. impedisce di dedurre in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo quelle rilevabili d’ufficio o non deducibili in grado d’appello. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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