Bancarotta: patteggiamento non riproposto a dibattimento e revoca del consenso del PM (Cass. pen. Sez. V n. 6954 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la competenza a conoscere la richiesta di applicazione della pena proposta nelle more tra la richiesta di giudizio immediato e l’emissione del relativo decreto spetta al giudice per le indagini preliminari. L’accordo tra imputato e pubblico ministero sulla determinazione della pena costituisce negozio giuridico processuale recettizio che, una volta manifestato il consenso, diviene irrevocabile e non è modificabile per iniziativa unilaterale. Tuttavia, in caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto (anche implicito) della richiesta, l’art. 448 cod. proc. pen. impone all’imputato l’onere di rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In difetto, il rigetto della censura è legittimo, non potendosi configurare alcuna regressione del procedimento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, confermando la condanna di primo grado, aveva ritenuto due imputati responsabili, quali amministratore di diritto e amministratore di fatto di una società poi fallita, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale.
Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il primo censurava la mancata valutazione della richiesta di applicazione della pena avanzata in primo grado: dopo la richiesta di giudizio immediato, la difesa aveva formulato istanza ex art. 444 cod. proc. pen., inizialmente assentita dal pubblico ministero e poi revocata. Il giudice per le indagini preliminari era rimasto silente e la richiesta, reiterata alla chiusura dell’istruttoria e in appello, era stata rigettata. Gli altri due motivi contestavano l’accertamento della condotta distrattiva e il ruolo gestorio di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo. Ha ribadito che la competenza a valutare l’istanza proposta tra la richiesta di giudizio immediato e l’emissione del decreto appartiene al giudice per le indagini preliminari, richiamando Sezioni Unite n. 3088 del 17/01/2006.
Ha poi qualificato l’accordo sulla pena come negozio processuale recettizio, irrevocabile una volta prestato il consenso, richiamando Sez. I n. 48900 del 15/10/2015 e Sez. IV n. 29965 del 19/06/2007. Il giudice che dissente deve motivare il rigetto, secondo Sez. I n. 8058 del 24/05/1995. Nondimeno, di fronte al dissenso o al silenzio del giudice, l’art. 448 cod. proc. pen. impone all’imputato di rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento. Poiché tale onere non era stato adempiuto, la censura è stata respinta.
Il secondo motivo è stato giudicato indeducibile. La prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni da parte dell’amministratore; la generica evocazione di una dismissione, senza alcuna allegazione, non consente il sindacato di legittimità. La scarsa consistenza economica dei beni è irrilevante, poiché anche un valore minimo può costituire garanzia per i creditori.
Quanto all’alienazione dei beni strumentali, la Corte ha ricordato che l’effetto distrattivo può essere neutralizzato da un’attività di segno contrario, ma solo se la reintegrazione avviene prima della dichiarazione di fallimento, circostanza non prospettata.
Il terzo motivo è stato parimenti respinto: la prova della funzione gestoria di fatto si fonda su elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto nell’attività, apprezzamento di fatto insindacabile se sorretto da motivazione congrua. I giudici di merito avevano valorizzato plurimi indici convergenti. In conclusione, i ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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