Stato di bisogno e sfruttamento lavorativo: nozione e valutazione individuale (Cass. pen. Sez. III n. 31546 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la fattispecie di cui all’art. 603-bis cod. pen. esige che alle condizioni di sfruttamento della manodopera si accompagni l’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori. Lo stato di bisogno non coincide con uno stato di necessità che annienti in modo assoluto ogni libertà di scelta, ma consiste in una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, idonea a limitare la volontà della vittima e a indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Esso va valutato con riguardo alle concrete situazioni di fatto, alle condizioni personali e ambientali e, soprattutto, in relazione a ciascun lavoratore, non potendo essere escluso in modo generalizzato. La regolare assunzione e la prospettiva di accesso agli ammortizzatori sociali non escludono di per sé lo stato di bisogno, specie quando le retribuzioni siano inferiori a quelle pattuite o non dichiarate.
Il Fatto
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva applicato gli arresti domiciliari a due indagati per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 603-bis, comma 1, n. 2), cod. pen., ipotizzando lo sfruttamento di alcuni addetti al rifornimento presso una stazione di servizio. Investito del riesame, il Tribunale di Messina aveva inizialmente confermato la misura.
La Corte di cassazione, con una prima sentenza di annullamento, aveva censurato il deficit motivazionale sul punto dell’approfittamento dello stato di bisogno, disponendo il rinvio per nuovo giudizio. In sede di rinvio il Tribunale del riesame ha invece annullato l’ordinanza genetica, ritenendo insussistente lo stato di bisogno. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore ricorrente, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla struttura della norma, rilevando che l’uso della congiunzione nella formula “sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno” impone che allo sfruttamento si accompagni l’approfittamento dello stato di bisogno. Richiama quindi il punto di riferimento offerto da Sez. IV n. 24441 del 16.03.2021, Sanitrasport, Rv. 281405, secondo cui lo stato di bisogno non è uno stato di necessità assoluto, ma una grave difficoltà che limita la volontà della vittima.
Il Collegio chiarisce che il mero bisogno di lavorare per soddisfare le esigenze quotidiane non integra la “grave difficoltà”, altrimenti chiunque resti senza lavoro verserebbe in stato di necessità, ma ribadisce che non è questa la ratio dell’art. 603-bis cod. pen. Lo stato di bisogno va pertanto accertato con riguardo alle singole situazioni di fatto, alle condizioni personali e ambientali, come la consistenza familiare, il contesto ambientale e la bassa professionalità del lavoro. Richiama sul punto Sez. IV n. 20151 del 27.02.2026, che ha imposto una valutazione in relazione a ciascun lavoratore, e la diversa ipotesi di Sez. IV n. 18931 del 07.03.2023, ove lo stato di bisogno era connesso all’assenza di permesso di soggiorno e di collegamenti col territorio.
Applicando tali principi, il provvedimento in esame viene giudicato manifestamente illogico. Il Tribunale ha escluso lo stato di bisogno fondandosi sulla regolare assunzione, elemento che attiene alla condotta di sfruttamento e che, non essendo stato oggetto di annullamento, è coperto da giudicato. Ha poi motivato l’esclusione in modo generalizzato, senza confronto con la situazione specifica di ciascun lavoratore.
La Corte confuta in particolare l’assunto secondo cui la titolarità di un alloggio e di mezzi propri comporterebbe una condizione di benessere incompatibile con lo stato di bisogno. Inoltre, nega che la regolare assunzione e la prospettiva di ricorso agli strumenti di sostegno (c.d. NASPI) valgano a escluderlo: il licenziamento dipende da una decisione unilaterale del datore di lavoro e le dimissioni per giustificato motivo onerano il lavoratore di una prova non agevole, mentre il beneficio ha durata limitata e ammontare inferiore alla retribuzione, calcolato sulle retribuzioni ufficialmente corrisposte. L’ordinanza impugnata è quindi annullata, con rinvio al tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso