Inammissibile ricorso che ripropone doglianze di merito e investe discrezionalità del giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 4715 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità, perché alla critica argomentata si sostituisce una mera doglianza di fatto. È precluso alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito e saggiarne la tenuta logica mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. La valutazione sulla recidiva, sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. e assolve l’onere motivazionale con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. In tema di furto di energia elettrica, l’aggravante della violenza sulle cose è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo sia materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, trattandosi di circostanza di natura oggettiva.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di furto aggravato. Il ricorso si articola in cinque motivi.
Il primo investe la dichiarazione di responsabilità; il secondo contesta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; il terzo nega la recidiva; il quarto lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; il quinto censura l’eccessività della pena. La questione approda alla Corte di legittimità per la verifica dei limiti del sindacato di cassazione sulle valutazioni di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla prima censura e ne rileva l’inammissibilità. Il motivo, pur formulato come violazione di legge, si fonda su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese. Le stesse, osserva il Collegio, non sono specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sul punto richiama un indirizzo consolidato (Sez. II n. 42046 del 2019; Sez. III n. 44882 del 2014; Sez. VI n. 20377 del 2009).
Analoga è la sorte del motivo che denuncia l’illogicità della motivazione attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti. La legge non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze a quella dei gradi precedenti, né di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 12 del 2000.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., oltre alla reiterazione delle doglianze di appello, il motivo è manifestamente infondato. In tema di furto di energia elettrica, l’aggravante della violenza sulle cose è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete sia materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui: si tratta di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa. La distinzione tra autore della manomissione e beneficiario dell’energia rileva solo se incide sull’elemento soggettivo (Sez. IV n. 5973 del 2020; Sez. V n. 32025 del 2014; Sez. V n. 24592 del 2021).
Il terzo motivo, sulla recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato: il giudice di merito ha correttamente applicato i principi secondo cui la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne. Il quarto motivo è del pari infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento agli indici fattuali, essendo sufficiente che il giudice si riferisca agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. III n. 28535 del 2014; Sez. VI n. 34364 del 2010). Il quinto, sull’eccessività della pena, è manifestamente infondato perché la graduazione della pena e la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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