Liberazione anticipata e lavoro di pubblica utilità: competenza del Magistrato (Cass. pen. Sez. 1 n. 15044 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della liberazione anticipata, di cui all’art. 54 ord. pen., è applicabile anche alla pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 legge n. 689/1981 e degli artt. 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen. Il giudice competente a decidere sulla relativa richiesta è esclusivamente il magistrato di sorveglianza, in forza del tenore letterale dell’art. 69-bis, commi 4 e 5, legge n. 354/1975, come sostituito dal d.l. n. 92/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2024. La norma non ammette deroghe interpretative in favore del giudice dell’esecuzione, pure a fronte di prospettate esigenze sistematiche di concentrazione della competenza, il dato testuale non essendo superabile in via ermeneutica.

Il Fatto

A seguito di condanna pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile, la pena detentiva era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità, rideterminato in giorni complessivi dopo il computo del presofferto. Il condannato, in data 12 settembre 2025, proponeva istanza al magistrato di sorveglianza di Verona per ottenere la liberazione anticipata sui semestri di pena già scontati. L’ufficio di sorveglianza, discostandosi da recenti pronunce della Corte di cassazione, dichiarava la propria incompetenza e trasmetteva gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, il quale, ritenendo anch’esso di non essere competente, sollevava conflitto negativo di competenza dinanzi alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il conflitto, ravvisando una situazione di stasi processuale derivante dal rifiuto formalmente manifestato da entrambi i giudici di conoscere del medesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio, da risolversi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.

Nel merito, la soluzione del conflitto è stata ancorata al dato normativo, ritenuto inequivoco. La Corte ha richiamato il tenore dell’art. 69-bis, commi 4 e 5, legge n. 354/1975, come sostituito da ultimo dal d.l. n. 92/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2024, il quale espressamente attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di adottare il provvedimento che concede o nega il beneficio e prevede il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso tale ordinanza.

La Corte ha quindi disatteso le argomentazioni dell’ufficio di sorveglianza, il quale aveva prospettato l’opportunità di una concentrazione della competenza in capo al giudice dell’esecuzione. Pur prendendo atto della coerenza di dette considerazioni, la Corte ha ribadito che le esigenze sistematiche non possono prevalere sul dato testuale della norma, non superabile in via interpretativa, dando continuità alle pronunce Sez. 1, n. 30563 del 2025, Sez. 1, n. 18955 del 2025 e Sez. 1, n. 10302 del 2025. In applicazione di tali principi, ha dichiarato la competenza del magistrato di sorveglianza di Verona, disponendo la trasmissione degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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