Patteggiamento, ricorso in Cassazione ammesso solo per i motivi tipizzati (Cass. pen. Sez. VII n. 32220 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La sentenza che recepisce l’accordo è sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, anche deducibile dal capo di imputazione, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità della pena patteggiata. La censura sull’erronea qualificazione è ammessa nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. È pertanto inammissibile la doglianza sulle attenuanti generiche, perché contesta i termini dell’accordo senza attingere l’illegalità della pena.
Il Fatto
Il ricorrente è stato destinatario di una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Nola a definizione di un giudizio celebrato con il rito del patteggiamento. Su accordo tra le parti gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto l’insufficienza e l’inadeguatezza della motivazione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda in legittimità per verificare se simili censure siano compatibili con il regime impugnatorio proprio della sentenza di applicazione della pena su richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, che delimita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili della volontà dell’imputato, del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, dell’erronea qualificazione giuridica del fatto e dell’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
I rilievi difensivi, osserva il Collegio, non rientrano in alcuno di tali casi. La sentenza impugnata risulta comunque sostenuta da un apparato argomentativo conferente. In sede di applicazione della pena su richiesta, l’accordo esonera l’accusa dall’onere della prova e la sentenza che lo recepisce è sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, anche deducibile dal capo di imputazione, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità della pena patteggiata, come affermato da Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824.
La Corte richiama poi il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed, Rv. 283023 – 01).
Nel caso concreto il Tribunale si è attenuto a tali principi: ha evidenziato che dagli atti di indagine non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che i fatti sono stati correttamente qualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua. La doglianza sulle attenuanti generiche, non attingendo l’illegalità della pena, è quindi inammissibile. La decisione è adottata de plano, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede quale unico modello procedimentale la dichiarazione senza formalità. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.
Nota della Redazione
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