L’acquiescenza del proprietario all’acquisizione comunale esclude la revoca dell’ordine di demolizione (Cass. pen. Sez. 3 n. 15692 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando risulti accertata l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune per essere spirato il termine concesso con l’ordinanza di demolizione, il condannato può chiedere la revoca dell’ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all’esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse. La procedura di fiscalizzazione dell’abuso edilizio di cui all’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 riguarda le sole ipotesi di parziale difformità tra il permesso di costruire e l’opera realizzata, restando esclusa quando le opere siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo. Incombe sul soggetto che invochi un provvedimento favorevole l’onere di fornire la prova dei fatti posti a base della domanda, non potendosi stabilire a carico del giudice l’obbligo di acquisirla d’ufficio.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Agrigento, irrevocabile il 27 giugno 2024, i ricorrenti erano stati condannati per reati edilizi alla pena sospesa di mesi due di arresto ed euro 10.000 di ammenda ciascuno. Il Tribunale aveva ordinato la demolizione del manufatto abusivo, subordinando la sospensione condizionale della pena all’esecuzione della demolizione entro novanta giorni dal passaggio in giudicato.
I condannati proponevano istanza di revoca dell’ordine di demolizione, deducendo la sopravvenuta impossibilità assoluta di eseguirlo senza pregiudizio per la porzione legittima dell’immobile, strutturalmente connessa. Sostenevano che l’ampliamento realizzato costituiva difformità solo parziale rispetto al titolo abilitativo e che era pendente una richiesta di fiscalizzazione dell’abuso. Il Tribunale di Agrigento rigettava l’istanza e i condannati ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, essendo spirato il termine per la demolizione, l’opera abusiva era stata acquisita gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune. Richiamando il costante orientamento di legittimità, ha affermato che, ove risulti accertata tale acquisizione e il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto per prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell’ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all’esecuzione, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse. In difetto di interesse, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure relative alla fiscalizzazione dell’abuso. L’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 è applicabile solo agli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire. Nel caso di specie, il giudicato penale aveva accertato che il manufatto era stato realizzato in assenza di titolo edilizio e in zona sismica senza la preventiva autorizzazione di cui all’art. 94 d.P.R. n. 380/2001. Su tale accertamento, coperto da giudicato, non era consentito dissetare in sede di esecuzione.
Quanto alla dedotta impossibilità tecnica di demolizione senza pregiudizio per le porzioni legittime, la Corte ha precisato che tale evenienza è rilevante solo nell’ambito della fiscalizzazione e non equivale a sanatoria dell’abuso. Ha inoltre escluso che il giudice dell’esecuzione, una volta accertata la mancata presentazione di istanze di sanatoria, debba svolgere d’ufficio ulteriori accertamenti tecnici sulla sanabilità delle opere. Incombe, infatti, su chi invochi un beneficio l’onere di allegare e provare i presupposti della propria domanda.
La Corte ha infine rimarcato che la sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 richiede la doppia conformità e che, comunque, il permesso in sanatoria non estingue i reati previsti dalla normativa antisismica e paesaggistica, violazioni persistenti che ridondano negativamente sulla possibilità di ottenere la sanatoria stessa.
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Nota della Redazione
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