Patteggiamento, ricorso per cassazione limitato all’errore manifesto di qualificazione (Cass. pen. Sez. VI n. 13346 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Non è pertanto ammissibile il ricorso che, pur contestando formalmente la qualificazione giuridica, richieda una nuova valutazione delle risultanze probatorie. L’inammissibilità è dichiarata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., senza formalità di procedura, nei casi di impugnazione avente ad oggetto motivi non deducibili.

Il Fatto

Con sentenza del 18 dicembre 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni tre e mesi tre di reclusione per i reati contestati in tre capi di imputazione, con le relative pene accessorie.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica di uno dei fatti, l’erronea configurazione della corruzione in luogo della concussione per due capi e, ancora, la qualificazione come corruzione di ulteriori vicende relative a un complesso immobiliare e alla trasformazione di un’area demaniale da libera a privata.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla regola processuale che governa l’impugnazione della sentenza di patteggiamento: il ricorso per cassazione che deduca l’erronea qualificazione giuridica del fatto è consentito nei ristretti limiti dell’errore manifesto.

La Corte richiama il proprio precedente Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 – 01, secondo cui tale errore è configurabile soltanto quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Nel caso concreto il ricorrente, pur contestando formalmente la qualificazione giuridica dei fatti, ha in realtà chiesto una nuova e non consentita valutazione delle risultanze probatorie, proponendone una lettura diversa e a sé più favorevole. Il vizio denunciato non attinge dunque la qualificazione giuridica in sé, ma il giudizio di fatto, estraneo al perimetro del sindacato consentito.

L’inammissibilità è stata dichiarata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che consente alla Corte di pronunciare senza formalità di procedura quando l’impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento abbia ad oggetto motivi non deducibili.

Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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