Richiesta generica dell’attenuante del lucro di speciale tenuità (Cass. pen. Sez. 2 n. 18393 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., seconda parte, attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all’evento (dannoso o pericoloso) del reato. Per il suo riconoscimento è necessaria una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, sia alla gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta. Deve, pertanto, aversi riguardo non al solo valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale correlati alla condotta. La relativa richiesta di applicazione è inammissibile per genericità se non indica, sin dall’origine, gli elementi di fatto idonei a sostenere la speciale tenuità del vantaggio patrimoniale perseguito. In materia di prescrizione, al termine massimo ex artt. 157 e 161 cod. pen. deve aggiungersi la sospensione di cui alla legge n. 103/2017.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Imperia per i delitti di cui agli artt. 474 e 648, comma 4, cod. pen., con esclusione della recidiva contestata e dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen. La Corte di appello di Genova aveva confermato la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e delle attenuanti generiche, nonché l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen., maturata, secondo la difesa, in data antecedente alla sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato. Quanto alla prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen., commesso il 03/09/2017, ha rilevato che al termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi ex artt. 157 e 161 cod. pen. deve aggiungersi la sospensione di un anno e sei mesi di cui alla legge n. 103/2017, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024. Il termine di prescrizione, pertanto, andava fissato al 03/09/2026 e, alla data della sentenza di appello del 25/06/2025, non era ancora spirato.

In relazione all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte ha ricostruito l’ambito applicativo della seconda parte della disposizione, introdotta dalla legge n. 19/1990, che richiede la duplice condizione della speciale tenuità del lucro perseguito o conseguito e dell’evento dannoso o pericoloso. Ha richiamato il principio per cui tale attenuante è compatibile con ogni delitto commesso per motivi di lucro, ma la sua applicazione esige una verifica puntuale, come affermato da Sez. 5, n. 11928 del 26/02/2025, e non può fondarsi sul solo valore venale della merce, dovendosi considerare anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale (cfr. Sez. 2, n. 684 del 14/11/2025).

Nel caso di specie, la richiesta difensiva è stata giudicata generica e indeterminata, in quanto la messa in vendita di oltre cinquanta prodotti con marchi contraffatti non poteva essere liquidata come attività compiuta “per pochi euro”. La difesa non aveva indicato gli elementi fattuali idonei a sostenere la speciale tenuità del lucro perseguito, essendosi limitata a invocare l’attenuante in termini generali.

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., la Corte ha escluso qualsivoglia vizio motivazionale. Il diniego può essere implicito e desumersi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza impugnata, come nel caso in cui la pena sia stata ritenuta “assai lieve e congrua al fatto”, tenuto conto della non modica quantità di articoli (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019). Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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