La prescrizione non impedisce l’assoluzione solo se l’innocenza è evidente (Cass. pen. Sez. 4 n. 13649 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di una sentenza di appello che confermi la declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione con cui si deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di “constatazione”, la evidenza della prova di innocenza dell’imputato, idonea a escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte del medesimo ovvero la sua rilevanza penale. È pertanto inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione che non prospetti l’evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata. Ogni censura articolata tramite ragionamenti e rilevazioni di non immediata emergenza esula dai binari logico-giuridici della constatazione e ricade nell’ambito dell’inammissibilità dell’impugnazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza del Tribunale locale con la quale l’imputato era stato assolto dal reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. per non avere commesso il fatto, con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285/1992, per essersi posto alla guida in condizioni di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, assumendo che l’imputato doveva essere assolto anche dal reato di cui all’art. 187 citato, poiché lo stato di alterazione era già stato contestato come circostanza aggravante del reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. e l’assoluzione per quel reato aveva inevitabili riflessi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha richiamato il principio, di recente riaffermato, secondo cui il ricorso che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi l’evidenza della prova di innocenza, con una mera attività di “constatazione” che escluda l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale. In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice d’appello non potrebbe compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze, neppure nel caso in cui la causa di estinzione sia maturata con riferimento a un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado.
La Corte ha precisato che le censure devono essere articolate nel “quadro ristretto e invalicabile” della rappresentazione dell’evidenza della sussistenza delle cause di proscioglimento. Ogni censura formulata attraverso ragionamenti e rilevazioni di non immediata emergenza esula da tali binari logico-giuridici e ricade nell’ambito dell’inammissibilità dell’impugnazione.
Nella specie, la Corte ha rilevato che la difesa aveva prospettato l’illogicità della mancata assoluzione, la carenza di elementi sintomatici dello stato di alterazione e la mancata acquisizione delle analisi del sangue, nonché la mancata valutazione di testimonianze sulla lucidità dell’imputato. Tutte queste circostanze, secondo la Corte, sono quantomeno controvertibili e, quindi, eccentriche rispetto a quel giudizio di evidenza che avrebbe consentito l’immediata declaratoria della insussistenza del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, in conformità a quanto stabilito dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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