Detenzione domiciliare e pericolosità sociale: ricorso aspecifico (Cass. pen. Sez. VII n. 9072 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di detenzione domiciliare è legittimamente motivato quando il Tribunale di sorveglianza accerta la sussistenza del requisito ostativo delle specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti, desumendolo dalla condotta passata, dalla commissione di nuovi reati recenti e dal parere della équipe trattamentale. Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione di pericolosità senza confrontarsi con tale motivazione è inammissibile per aspecificità, non ravvisandosi alcun vizio motivazionale. L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva negato la concessione della detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva ritenuto correttamente motivato il diniego, valorizzando la persistente pericolosità sociale dell’istante, i delitti commessi anche dopo precedenti concessioni di misure alternative e le conclusioni negative della équipe trattamentale del carcere.
Il ricorrente deduce la violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avrebbe desunto una elevata pericolosità sociale dalle sole precedenti condanne e dal parere contrario dell’équipe, indicando un generico pericolo di recidivanza, mentre la legge richiederebbe una concreta possibilità di fuga o di commissione di altri delitti.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che l’ordinanza impugnata ha negato la misura alternativa sulla base di una motivazione approfondita e specifica. Il giudice di merito ha fondato il diniego sulla sussistenza del requisito ostativo previsto dall’art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 199/2010, ossia la presenza di specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.
Tale valutazione non è stata costruita su mere congetture, ma su elementi concreti: la condotta tenuta in passato dal condannato, che ha commesso nuovi reati anche dopo la concessione di misure alternative; la commissione di nuovi e gravi reati in epoca molto recente; il parere espresso dalla équipe trattamentale del carcere che, all’esito dell’osservazione scientifica della personalità, ha ritenuto necessaria la prosecuzione della detenzione intramuraria.
La Corte non si discosta dunque dal quadro normativo invocato dal ricorrente, ma ne verifica la corretta applicazione: il requisito ostativo è stato accertato con riferimento a indici specifici e attuali, non a una generica presunzione. La censura del ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe espresso una non prevista valutazione di meritevolezza della misura, non trova riscontro nella motivazione dell’ordinanza.
Il ricorso è pertanto inammissibile per la sua aspecificità e per non avere evidenziato alcun vizio motivazionale dell’ordinanza impugnata. Il ricorrente non si è confrontato con le ragioni effettivamente poste a base del diniego, ma ha contrapposto una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000,00. La Corte richiama la sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rileva l’assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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