Inammissibile il ricorso che chiede una diversa valutazione degli indizi (Cass. pen. Sez. VII n. 9074 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa non solo la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, ma anche la verifica della tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, quando il vizio non sia di manifesta illogicità, e quelle che sollecitano una differente comparazione del valore probatorio dei singoli elementi. È del pari inammissibile, per aspecificità, il motivo sul trattamento sanzionatorio che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado, con conferma della Corte d’appello di Torino, alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 424 cod. pen., commesso il 12 agosto 2017. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe condannato nonostante l’evidenza della insussistenza degli elementi di prova, o quanto meno il dubbio sugli stessi, senza considerare le difficoltà di deambulazione dell’imputato e senza spiegare il nesso tra la presenza sul luogo del fatto del veicolo in uso al presunto complice e la sua partecipazione al reato. Con il secondo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, per non essere stata considerata la minima gravità del fatto, i modesti danni causati, l’età del ricorrente e la lontananza nel tempo della precedente condanna.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, osserva che esso prospetta motivi non consentiti in sede di legittimità, sollecitando una diversa valutazione degli indizi e delle prove già esaminate dai giudici di merito.

Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui, nel controllo sulla motivazione, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei gradi precedenti, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con altri modelli di ragionamento (Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000). In questa prospettiva, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o per atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante, su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo (Sez. II n. 9106 del 12.02.2021).

Su questa base, la Corte rileva che la sentenza impugnata non presenta profili di manifesta illogicità, contraddittorietà, carenza o apparenza: ha valutato in modo complessivo i vari indizi e ne ha tratto la sussistenza di una prova sufficiente per la condanna, mancando ipotesi alternative valide e plausibili. Il ricorso, invece, oppone a tale valutazione una critica parcellizzata dei singoli indizi, senza procedere alla loro necessaria lettura unitaria, così come effettuato dalla sentenza impugnata (Sez. I n. 20030 del 18.01.2024).

Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, perché non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato in modo logico e non contraddittorio il lieve scostamento dal minimo edittale, pari a soli due mesi di reclusione, con la gravità del fatto e delle sue modalità, con il precedente penale e con l’assenza di iniziative risarcitorie dopo il reato.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro tremila, in mancanza di elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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