Il patteggiamento non esclude le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie (Cass. pen. n. 28584 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge non fanno parte dell’accordo che il giudice è chiamato a ratificare con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ne consegue che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che le abbia applicate o che abbia omesso di applicarle è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.. In caso di condanna per la violazione dell’art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992, il giudice è tenuto a provvedere anche d’ufficio all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie per legge, ancorché non richieste dalle parti. In presenza di pluralità di reati, la durata della sospensione della patente non può essere contenuta al di sotto dei minimi edittali e i periodi previsti per ciascun reato vanno cumulati.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 6 febbraio 2026, aveva applicato al contribuente, su richiesta e con la sospensione condizionale della pena, la sanzione di sei mesi e venti giorni di reclusione per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo la violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria per legge e sottratta alla disponibilità delle parti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ritenuto il ricorso ammissibile, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 21369 del 2019, secondo cui le sanzioni amministrative accessorie non rientrano nell’accordo ratificato dal giudice, con la conseguenza che la sentenza di patteggiamento che le abbia omesse è impugnabile in cassazione.
Nel merito, la Corte ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, osservando che i reati contestati prevedono l’applicazione obbligatoria della sospensione della patente, per una durata da uno a tre anni per il comma 6 e non inferiore a un anno e sei mesi per il comma 7. Richiamando un orientamento costante, ha ribadito che tale sanzione, per la sua natura amministrativa, consegue di diritto alla decisione e deve essere applicata anche d’ufficio, pure in assenza di accordo tra le parti.
La Corte ha inoltre evidenziato come le modifiche legislative agli artt. 186 e 187 cod. strada e la previsione dell’art. 222, comma 2, cod. strada abbiano espressamente confermato la volontà del legislatore di ammettere l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie anche all’esito di un giudizio definito con rito speciale, senza che ciò determini un trattamento differenziato per situazioni identiche.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione, con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione. Ha infine precisato che il giudice del rinvio, nel determinare la durata della sanzione, dovrà cumulare i periodi previsti per ciascun reato, non potendo applicarsi né l’art. 8 legge n. 689/1981, né l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 81 cod. pen..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.