Ordine di demolizione e istanza dell’erede: necessaria l’udienza camerale (Cass. pen. Sez. III n. 27222 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio, l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide de plano sull’ordine di demolizione, anziché nel contraddittorio camerale con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 666, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. La regola opera al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo. La nullità travolge il provvedimento impugnato e impone l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione. Resta fermo il potere di questi di dichiarare l’inammissibilità dell’istanza, ove la ritenga meramente riproduttiva di censure già vagliate.

Il Fatto

Un soggetto, condannato con sentenza irrevocabile per reati edilizi e paesaggistici, era destinatario di un ordine di demolizione. Dopo la sua morte, l’erede e la detentrice dell’immobile hanno proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la sospensione o la revoca dell’ordine, invocando la normativa regionale campana sulla sanatoria e il principio di proporzionalità ex art. 8 CEDU.

Il Tribunale, nella veste di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con ordinanza del 23 marzo 2026, esaminando nel merito le censure difensive ma senza fissare l’udienza camerale. Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il quinto motivo, di natura processuale, che assume rilievo assorbente rispetto agli altri. I ricorrenti lamentavano che il Tribunale avesse provveduto de plano, precludendo alla difesa il deposito di documentazione integrativa e la richiesta di acquisizione di atti amministrativi.

I giudici di legittimità richiamano l’orientamento consolidato secondo cui è affetta da nullità di ordine generale e di carattere assoluto l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 666, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., si pronunci de plano. L’eccezione riguarda i soli casi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, espressamente contemplati dalla norma. Il collegio richiama sul punto Sez. 1 n. 54869 del 05/06/2018, Sez. 1 n. 42471 del 27/10/2009, Sez. 3 n. 35500 del 20/06/2007 e Sez. 1 n. 5626 del 23/11/1994.

Nel caso concreto, il Tribunale ha esaminato nel merito le numerose censure della difesa, rigettandole, senza tuttavia fissare l’udienza camerale. Tale modalità decisionale integra la nullità assoluta rilevata, che travolge il provvedimento impugnato.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Nola, perché provveda ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Resta salvo il potere del giudice di dichiarare l’inammissibilità dell’istanza, ove la ritenga meramente riproduttiva di censure già vagliate e respinte nel precedente incidente di esecuzione, in relazione al quale la Sezione si era già pronunciata con sentenza n. 29947 del 20 giugno 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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