Peculato: ricorso del P.G. sul solo dolo preclude l’elemento oggettivo (Cass. pen. Sez. VI n. 10377 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza assolutoria di appello, pronunciata sul presupposto dell’assenza dell’elemento soggettivo del reato e proposto dal pubblico ministero limitatamente a tale aspetto, determina una preclusione in ordine all’accertamento dell’elemento oggettivo e alla qualificazione giuridica del fatto. L’eventuale annullamento riguarda esclusivamente il punto oggetto di ricorso e il successivo giudizio di rinvio verte sul solo perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente. Il giudizio di rinvio si configura come fase ulteriore del giudizio di appello, diretta a completare la sentenza annullata con riguardo ai punti indicati nel giudizio di legittimità, potendo riguardare anche altri punti dell’appello solo se aspetti conseguenziali rispetto all’oggetto dell’annullamento e non già definiti nei gradi precedenti. La delimitazione progressiva dell’oggetto del giudizio, frutto delle preclusioni conseguenti alle decisioni sui diversi punti costituenti il capo non oggetto di impugnazione, si coniuga con la disciplina dell’art. 607 cod. proc. pen., che consente all’imputato di ricorrere anche contro la sentenza di proscioglimento: in difetto di tale impugnazione resta definitivamente precluso il riesame dei motivi di appello non riproposti.

Il Fatto

La ricorrente, assistente amministrativa con funzioni interim di direttore dei servizi amministrativi presso un istituto scolastico, era stata condannata per peculato per essersi appropriata di una somma di denaro di cui aveva la disponibilità, mediante quattro mandati di pagamento emessi tra aprile e luglio 2018.

Dopo un primo annullamento per vizio di motivazione, la Corte di appello di Milano aveva assolto l’imputata per difetto dell’elemento soggettivo. Su ricorso del solo Procuratore generale, la Cassazione aveva annullato con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento del dolo. La Corte di appello, in sede di rinvio, confermava la condanna. La difesa ricorreva allora per cassazione deducendo nove motivi, tra cui la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e la richiesta di derubricazione nella nuova fattispecie di indebita destinazione di cui all’art. 314-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’oggetto del giudizio di rinvio. La tesi difensiva, secondo cui il giudice del rinvio sarebbe stato investito dell’intero esame dei motivi di appello, non è condivisibile. Poiché il ricorso in cassazione era stato proposto dalla sola parte pubblica e con specifico riguardo all’esclusione dell’elemento soggettivo, e poiché la sentenza rescindente aveva ritenuto definitivamente accertate le questioni concernenti l’elemento oggettivo, l’unico aspetto residuo rimesso al giudice del rinvio era la verifica del dolo.

Il richiamo ai principi sull’annullamento per vizio di motivazione — secondo cui il giudice del rinvio compie un nuovo completo esame del materiale probatorio — non conduce a diversa conclusione. La Corte valorizza la distinzione tra capi e punti della sentenza, richiamando le Sezioni Unite n. 1 del 2000 (Tuzzolino): il capo corrisponde a un atto giuridico completo, il punto ha portata più ristretta e riguarda le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per una decisione completa sul capo.

Ne deriva che la mancata impugnazione di alcuni punti ne interdice al giudice l’esame, determinando una preclusione processuale. Applicando tali principi, la sentenza rescindente si era pronunciata solo su uno dei punti relativi al capo di imputazione, individuato nell’elemento soggettivo, poiché solo questo era oggetto di ricorso: sulle restanti questioni si è formata una preclusione che non consentiva né al giudice rescindente né a quello del rinvio di riesaminare l’elemento oggettivo.

Da qui l’inammissibilità del secondo, terzo, quarto e sesto motivo, relativi all’accertamento del fatto, alla disponibilità del denaro, all’incidenza dei controlli e all’offensività in concreto, tutte questioni già definite nelle fasi precedenti. È invece ammissibile ma infondato il quinto motivo sull’elemento soggettivo: la consapevolezza dell’illiceità è desunta dall’indicazione di causali fittizie nei mandati, incompatibile con l’errore scusabile.

Quanto alla richiesta di derubricazione, la Corte ne afferma l’ammissibilità, perché la norma più favorevole è entrata in vigore dopo la pronuncia impugnata e non si è formato alcun giudicato sulla responsabilità; nel merito la ritiene infondata. L’art. 314-bis cod. pen., per la clausola di riserva “fuori dai casi previsti dall’articolo 314”, è destinato a conservare rilevanza penale alle sole condotte di abuso distrattivo già sussunte nell’art. 323 cod. pen., lasciando immutata la qualificazione come peculato delle condotte appropriative. Il fatto integra una tipica condotta appropriativa, non meramente distrattiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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