Sequestro preventivo e confisca del prezzo nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (Cass. pen. n. 27645/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo a fini di confisca del prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) è ammissibile, ma deve essere formalmente richiesto e motivato con riferimento al compenso pattuito o percepito per l’emissione delle fatture, non potendo il giudice del riesame sostituire ex officio una diversa base giuridica o una diversa tipologia di bene (profitto) rispetto a quella dedotta nella richiesta cautelare, pena la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa dell’interessato.
Il divieto di cui all’art. 9 d.lgs. n. 74/2000, che esclude il concorso dell’emittente nel reato di utilizzazione delle false fatture, opera solo in assenza di una formale contestazione di concorso per condotte ulteriori rispetto alla mera emissione; la mera sussistenza di un’associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) non consente di superare tale limite, se non vi è una specifica domanda cautelare fondata sul concorso dell’emittente nel reato di utilizzazione o sul prezzo dell’emissione.
Il giudice del riesame, nel controllo del decreto di sequestro, non può mutare il titolo del vincolo reale o la sua base fattuale, né può disporre ex officio un sequestro su imputazioni diverse da quelle oggetto della richiesta cautelare, atteso che la domanda cautelare reale fissa il thema decidendum e la sua eventuale carenza non è sanabile in sede di impugnazione.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Arezzo aveva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, nei confronti di un indagato, con riferimento al profitto dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) e di responsabilità amministrativa da reato della società di cui era legale rappresentante (art. 5 d.lgs. n. 231/2001). Il Tribunale del riesame, pur ritenendo sussistente il fumus, annullava il sequestro, osservando che il reato di emissione di fatture non genera un profitto per l’emittente, ma solo per l’utilizzatore, e che il capo relativo alla responsabilità degli enti non poteva costituire titolo per un sequestro a carico di persone fisiche.
Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo che, nel caso di specie, il reato di emissione era commesso all’interno di una struttura associativa, e che l’IVA indebitamente pagata costituiva, quantomeno, il prezzo del reato, soggetto a confisca. Eccepiva inoltre che il Tribunale avrebbe potuto mantenere il sequestro facendo riferimento a un diverso capo di imputazione (art. 2 d.lgs. n. 74/2000).
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha escluso la fondatezza della tesi del Pubblico Ministero che faceva leva sul reato associativo, osservando che la richiesta di sequestro nei confronti dell’indagato non era stata formulata con riferimento all’art. 416 cod. pen., ma solo ai reati tributari, e che la sussistenza del fumus di tale imputazione non poteva riverberarsi sulla vicenda cautelare dedotta.
Quanto alla configurazione del prezzo del reato, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non include ex se un profitto parametrabile sull’imposta evasa, potendo invece configurarsi un prezzo, costituito dal compenso pattuito o percepito per l’emissione. Tuttavia, ha rilevato che, nel caso di specie, la prospettazione del Pubblico Ministero introduceva un mutamento della base giuridica e fattuale del sequestro, non dedotto nella richiesta cautelare originaria, che era stata formulata esclusivamente con riferimento al profitto dell’IVA evasa. Il giudice del riesame, quindi, non poteva sostituire ex officio una diversa base giuridica (il prezzo) né mutare il titolo del vincolo reale.
La Corte ha inoltre osservato che l’eccezione al divieto di cui all’art. 9 d.lgs. n. 74/2000, che consente il concorso dell’emittente nel reato di utilizzazione, presuppone una formale contestazione di concorso per condotte ulteriori rispetto alla mera emissione, che nel caso di specie non risultava. La mera sussistenza di un’associazione per delinquere non è di per sé sufficiente a superare tale limite, in assenza di una specifica domanda cautelare. Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa al capo 16 (utilizzazione delle fatture), in quanto la richiesta di sequestro non era stata formulata su tale imputazione, e il giudice non può disporre ex officio un sequestro su fatti non oggetto della domanda cautelare, pena la violazione del contraddittorio. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile.
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