Tentata induzione indebita configurabile anche se il privato denuncia e resiste (Cass. pen. Sez. VI n. 10381 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il tentativo di induzione indebita di cui agli artt. 56 e 319-quater cod. pen. la condotta sollecitatoria e reiterata del pubblico agente alla quale il privato non corrisponda, resistendo e rivolgendosi alle forze dell’ordine prima di porre in essere la promessa o la dazione. In tale evenienza il requisito del perseguimento di un indebito vantaggio da parte dell’indotto, quale criterio di essenza della fattispecie induttiva, non è necessario, poiché esso opera solo nell’ipotesi di consumazione del reato. La condotta del pubblico agente e quella del privato sono suscettibili di autonoma valutazione e la mancata convergenza dei processi volitivi non esclude la configurabilità del tentativo. La qualifica pubblicistica del custode giudiziario, titolare di autonomi poteri autoritativi e certificativi, è idonea a fondare il reato, purché la condotta prevaricatrice risulti accertata in concreto.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna di un dottore commercialista, nominato custode giudiziario in una procedura esecutiva, per il reato di tentata induzione indebita. All’imputato si contestava di avere posto in essere atti idonei a indurre il figlio dei debitori esecutati a consegnargli somme di denaro, in parte per sé e in parte da destinare a un terzo, al fine di agevolarlo nell’acquisto all’asta dell’immobile pignorato. Il privato, dopo avere tergiversato, aveva sporto denuncia e aveva collaborato con le forze dell’ordine, presentandosi agli incontri munito di microfono. L’arresto era avvenuto in flagranza al momento della consegna di una somma di denaro.
Il ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione degli artt. 56 e 319-quater cod. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che il reato non si fosse perfezionato per difetto della necessaria convergenza volitiva tra agente e privato, avendo quest’ultimo agito come agente provocatore. Contestava inoltre la qualifica pubblicistica dell’incarico e la mancata assunzione di prove in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la censura sulla qualificazione giuridica del fatto non manifestamente infondata, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 12228 del 24.10.2013, dep. 2014, che aveva ricostruito gli elementi strutturali dei reati di induzione indebita ponendo il perseguimento di un indebito vantaggio del privato come criterio di essenza della fattispecie. La Corte ha però preso atto che tale impostazione non ha trovato convergenza nella giurisprudenza successiva, alla quale il Collegio ha dichiarato di aderire.
La giurisprudenza di legittimità afferma che, quando la relazione tra pubblico agente e privato si risolve in una condotta sollecitatoria e pressante alla quale non corrisponda una trattativa ma l’immediata denuncia dell’interlocutore, la condotta del soggetto pubblico e quella del privato sono suscettibili di autonoma valutazione e l’evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato. A tale conclusione si è pervenuti proprio nei casi in cui il soggetto passivo aveva denunciato la richiesta, consentendo anche la registrazione del colloquio, come nelle pronunce Sez. VI n. 35271 del 22.06.2016, Sez. VI n. 6846 del 12.01.2016 e Sez. VI n. 32246 dell’11.04.2014.
Il requisito dell’indebito vantaggio dell’indotto, ha precisato la Corte, giustifica la punibilità di chi abbia dato o promesso l’utilità al pubblico ufficiale, in coerenza con i principi di colpevolezza, proporzione e ragionevolezza. Esso però si è ritenuto necessario solo nell’ipotesi della consumazione del reato, non anche in quella del tentativo: qualora il privato non dia o non prometta denaro, resistendo alle richieste, viene meno la ratio del requisito. Nel caso in cui il privato resista e si rivolga alle forze dell’ordine prima di porre in essere la promessa o la dazione, è dunque integrato il tentativo, a prescindere dal conseguimento di un ingiusto vantaggio.
La Corte ha poi richiamato la distinzione, già tracciata dalle Sezioni Unite, tra istigazione alla corruzione attiva ex art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen. e induzione indebita tentata: il concetto di induzione presuppone un quid pluris rispetto alla sollecitazione, da cogliersi nel carattere perentorio e ultimativo della richiesta e nella natura reiterata e insistente della medesima, coniugandosi dinamicamente con l’abuso. Il Collegio ha infine confermato la qualifica pubblicistica del custode giudiziario, ausiliario del giudice e titolare di poteri autoritativi e certificativi, e ha ritenuto accertata la connotazione prevaricatrice della condotta, desunta dalla posizione di soggezione del privato e dalla prospettazione, da parte dell’agente, della possibilità di nuocergli o giovargli. Il secondo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato.
In ragione della qualificazione del fatto come tentata induzione indebita, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato, maturata alla data del 20 luglio 2023, non emergendo elementi che consentissero di rilevare ictu oculi l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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