La sospensione per processi complessi opera anche sul termine massimo di custodia (Cass. pen. Sez. 2 n. 11605 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, disposta ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. per i dibattimenti o i giudizi abbreviati particolarmente complessi relativi ai reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata complessiva della custodia cautelare previsto dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen.. Il limite invalicabile alla durata complessiva della custodia, comprensiva delle sospensioni, è quello dell’aumento della metà dei termini di cui al citato art. 303, comma 4, cod. proc. pen., o, se più favorevole, dei due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. Le questioni di legittimità costituzionale relative a tale sistema sono manifestamente infondate, costituendo la scelta legislativa un non irragionevole esercizio della discrezionalità riconosciuta dall’art. 13, quinto comma, Cost..
Il Fatto
Con ordinanza del 21/10/2025, la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di dichiarare la perdita di efficacia, per decorso dei termini di durata massima, della custodia cautelare in carcere applicata il 17/09/2019, ed eseguita il 14/10/2019, per il reato di estorsione continuata e pluriaggravata. Il Tribunale di Napoli, adito in sede di appello, rigettava l’impugnazione.
Il giudice dell’appello cautelare riteneva che, in ragione della pena edittale, il termine di durata massima della custodia fosse quello di sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen., ma che, essendo stati i termini sospesi per l’intera durata dei processi di primo e secondo grado ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., il limite massimo insuperabile dovesse essere calcolato applicando l’aumento della metà previsto dal comma 6 della medesima disposizione, risultando pertanto pari a nove anni, non ancora decorsi. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 304 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il proprio orientamento costante, richiamando i precedenti Sez. 1, n. 6937 del 2019 e Sez. 2, n. 3106 del 2007, secondo cui la sospensione dei termini per i dibattimenti particolarmente complessi riguarda anche il termine di durata massima della custodia cautelare. Il riferimento del comma 2 dell’art. 304 cod. proc. pen. ai «termini previsti dall’articolo 303» è generico e, pertanto, include anche quelli di cui al comma 4; l’inciso relativo al tempo delle udienze o della deliberazione della sentenza attiene alla sola durata della sospensione, non alla limitazione alla fase in cui essa si è verificata.
Il successivo comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen. è stato interpretato come una norma di chiusura del sistema, che fissa il limite invalicabile della durata complessiva della custodia cautelare, comprensiva delle sospensioni ex comma 2. Tale limite è individuato nell’aumento della metà dei termini previsti dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., ovvero, se più favorevole, nei due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Napoli: non essendo contestata la durata delle sospensioni, il limite invalicabile di nove anni (sei anni aumentati della metà) non risultava decorso, considerato che la custodia era stata eseguita il 14/10/2019. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Quanto alle questioni di costituzionalità, la Corte le ha ritenute manifestamente infondate: la sospensione dei termini è giustificata dalla concorrenza dei presupposti della gravità del reato e della particolare complessità del dibattimento, mentre la fissazione di un limite massimo invalicabile, pari all’aumento della metà dei termini base, rappresenta un non irragionevole bilanciamento tra le esigenze processuali e la libertà personale, conforme all’art. 13, quinto comma, Cost. e all’art. 5, comma 3, CEDU.
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Nota della Redazione
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