Sequestro preventivo e fumus dei reati di riciclaggio e ricettazione (Cass. pen. Sez. II n. 25087 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge, nozione nella quale rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, deducibile soltanto con lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Il giudice del riesame non può limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, ma deve valutare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali, indicando le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, posto che il fumus commissi delicti richiede sufficienti indizi di reato e non gravi indizi di colpevolezza. Ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio che presuppongono la consumazione di altro reato, il reato presupposto deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia, senza che ne sia necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., avente ad oggetto la somma di euro 104.950 rinvenuta nella disponibilità di un indagato per i reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.
Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 321, 648 e 648-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. La difesa censura la ritenuta sussistenza del fumus e la qualificazione giuridica dei fatti, ripercorrendo i plurimi interventi ablativi che avevano caratterizzato la vicenda, alcuni dei quali annullati per deficit motivazionali. Si deduce che il Tribunale avrebbe indicato solo la tipologia delittuosa del reato presupposto — il traffico di stupefacenti — senza concreti elementi di collegamento, e avrebbe prospettato un concorso dell’indagato nel reato presupposto, incompatibile con la configurabilità di ricettazione o riciclaggio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali. Nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può proporsi ricorso, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, correlate all’inosservanza di precise norme processuali; resta invece esclusa l’illogicità manifesta, denunciabile solo tramite lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (richiamate Sez. U n. 5876 del 2004 e Sez. U n. 25932 del 2008).
Quanto ai criteri di valutazione del fumus commissi delicti, il giudice del riesame deve compiere una ponderata valutazione della sua sussistenza, non potendo avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma dovendo tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali. Al giudice cautelare non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità: ai fini del fumus sono richiesti sufficienti indizi di reato e non gravi indizi di colpevolezza. Il giudice non deve limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, ma è tenuto ad assolvere un indispensabile ruolo di garanzia (richiamate Sez. U n. 23 del 1996 e Sez. 4 n. 20341 del 2024).
Sul versante del reato presupposto, la Corte ribadisce che ai fini del fumus dei reati contro il patrimonio che presuppongono la consumazione di altro reato è necessario che il reato presupposto sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2 n. 6584 del 2022).
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata dà adeguatamente conto degli elementi indiziari posti a sostegno delle ipotesi di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen., attraverso un apparato motivazionale immune da vizi di manifesta illogicità o apparenza e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità. Rilevano il rinvenimento della somma in contanti durante un controllo, la mancata giustificazione della detenzione di una somma rilevante — confezionata in cellophane termosaldato e composta da banconote di piccolo taglio — la condizione di disoccupazione dichiarata e gli esiti degli accertamenti patrimoniali. Il Tribunale ha inoltre valorizzato una conversazione intercorsa con altro soggetto e il rinvenimento, sul telefono cellulare, di immagini raffiguranti ingenti quantitativi di denaro e di riferimenti a una quantità di “otto chilogrammi”.
Coerente è la valutazione secondo cui non emergevano elementi idonei a dimostrare che la somma costituisse il corrispettivo di una cessione immediatamente precedente, con la conseguente non esclusione che il denaro fosse il provento di pregresse operazioni illecite poste in essere da terzi. Correttamente è stata disattesa la prospettazione difensiva volta a ricondurre la condotta a un concorso nel delitto presupposto, difettando adeguati riscontri. Le deduzioni del ricorrente si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità: il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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