Pena vicina al minimo e motivazione per relationem ai criteri dell’art. 133 (Cass. pen. Sez. VII n. 8455 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. integra motivazione sufficiente a dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto. L’obbligo di motivazione sulla congruità della pena inflitta si attenua in misura proporzionale alla vicinanza della pena concretamente irrogata al minimo edittale. Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto a svolgere un’analisi diffusa dei singoli parametri quando il percorso argomentativo, nel suo complesso, dia conto della gravità oggettiva della condotta. Il principio già affermato da Sez. I n. 6677 del 05/05/1995 conserva piena attualità nel controllo di legittimità sulla dosimetria sanzionatoria.
Il Fatto
La Corte di appello aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, irrogando una pena finale di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 88.700,00 di multa. Avverso tale sentenza il condannato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando tra l’altro il difetto di motivazione sulla determinazione della pena.
La difesa sosteneva che il giudice di merito avesse applicato una sanzione sproporzionata rispetto ai fatti accertati e che il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. fosse meramente formale. La questione arrivava così davanti alla Corte di cassazione, investita del controllo sulla congruità dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove da un principio consolidato in materia di dosimetria della pena. Quando la sanzione irrogata è di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il rinvio ai criteri dell’art. 133 cod. pen. è sufficiente a dimostrare che la pena è adeguata all’entità del fatto. L’obbligo motivazionale si attenua, dunque, in proporzione inversa alla distanza tra pena inflitta e minimo di legge.
La Corte richiama sul punto un proprio precedente, Sez. I n. 6677 del 05/05/1995, che già aveva fissato la regola secondo cui la motivazione sulla congruità della pena si contrae quanto più la sanzione concretamente applicata si avvicina al minimo edittale.
Nel caso esaminato, il giudice di merito non si era limitato al richiamo formale dei criteri legali. La Corte territoriale aveva evidenziato che la pena base doveva essere discostata dal minimo proprio in ragione della gravità oggettiva della condotta. Il ricorrente, alla guida del veicolo impiegato per il trasporto dei cittadini extracomunitari, aveva tenuto una guida estremamente pericolosa, sia per i soggetti trasportati sia per gli operanti intervenuti.
Era inoltre emerso che, alla vista degli operanti, il ricorrente si era spostato sul sedile del lato passeggero, simulando di essere stato anch’egli trasportato. Tali elementi, secondo la Corte di legittimità, integrano una motivazione dettagliata, chiara e puntuale, idonea a sorreggere la determinazione sanzionatoria.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00, non sussistendo elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il parametro indicato da Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.
Nota della Redazione
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