Patteggiamento, errata qualificazione del fatto rileva solo se errore manifesto (Cass. pen. Sez. II n. 30681 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. deduca l’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione recepita in sentenza risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione. Parimenti inammissibile è il ricorso che deduca la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento, poiché la norma richiamata limita l’impugnabilità alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate. Le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, non possono essere rimesse in discussione dalle stesse parti con il ricorso per cassazione.

Il Fatto

La ricorrente impugna la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Monza, in data 28 maggio 2026, ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a seguito dell’accordo intervenuto con la parte pubblica.

Con un primo motivo deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dagli atti non emergerebbe con chiarezza il collegamento tra la sottrazione della res e l’uso della violenza o minaccia, difettando l’omogeneità temporale tra l’apprensione dei beni e le successive condotte intimidatorie. Con un secondo motivo lamenta l’omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola che governa il patteggiamento in sede di legittimità. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ha circoscritto l’impugnabilità della sentenza applicativa della pena a ipotesi tassative di violazione di legge. Tra queste rientra l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma il suo sindacato è limitato ai soli casi di errore manifesto.

Tale errore è configurabile quando la qualificazione giuridica risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione che denunci in modo aspecifico e non autosufficiente una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato, richiamando Sez. 5 n. 33145 del 2020, Sez. 2 n. 14377 del 2021 e Sez. 4 n. 13749 del 2022.

Applicando il principio, la qualificazione recepita nel provvedimento impugnato non risulta eccentrica rispetto al capo di imputazione, ma ne costituisce puntuale trasposizione. La doglianza si risolve così nella mera prospettazione di una diversa rivalutazione degli elementi fattuali, già recepiti nell’accordo tra le parti e ratificati dal giudice, e perciò non consentita.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che nel patteggiamento è inammissibile il ricorso con cui si deduca la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il citato art. 448, comma 2-bis limita l’impugnabilità alle sole violazioni di legge tassativamente indicate (richiamata Sez. 6 n. 1032 del 2020).

La Corte aggiunge che le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, non possono essere rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. Rispetto a esse l’obbligo di motivazione è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo. Ne consegue la inammissibilità del ricorso, la condanna della ricorrente alle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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