Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore (Cass. pen. Sez. IV n. 20875 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. deve essere esclusa con motivazione che faccia riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità. Il giudice di merito, nell’apprezzare il disvalore oggettivo della condotta, deve valutare la condotta stessa nel suo complesso, non limitandosi a una mera verifica astratta della fattispecie normativa, ma considerando tutti gli elementi che ne connotano la concreta offensività.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in entrambi i gradi di merito per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, cod. strada, proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Corte di merito aveva infatti escluso la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità, ritenendo la condotta non connotata da minima offensività, in ragione dell’elevata esposizione a pericolo degli altri utenti della strada, determinata dalla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico elevato, a velocità sostenuta, in orario notturno e in zona cittadina molto frequentata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa dalla sentenza impugnata, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata. Il giudice di merito ha, infatti, fornito una motivazione immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie.
La Corte ha richiamato il principio espresso da Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, secondo cui l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità deve essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente evidenziato come il fatto non fosse connotato da minima offensività, avendo l’imputato viaggiato con un tasso alcolemico elevato, a velocità sostenuta, in orario notturno, in una zona cittadina molto frequentata e caratterizzata dalla presenza di numerosi ristoranti e locali notturni. Tale valutazione, fondata su elementi fattuali specifici e concreti, è stata ritenuta dalla Corte di legittimità coerente con i principi espressi in materia e tale da porre la decisione al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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