Pene sostitutive in appello: necessaria la richiesta dell’imputato (Cass. pen. Sez. IV n. 13151 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi sull’applicabilità delle nuove sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi solo se l’imputato ne faccia richiesta. La richiesta non deve necessariamente essere contenuta nell’atto di gravame, ma deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione. Il difensore che non abbia sollecitato, nelle conclusioni o subito dopo la lettura del dispositivo, l’esercizio dei poteri di sostituzione non può dolersi, in sede di legittimità, del mancato avviso previsto dall’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 22.05.2024, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione di circa 369,8 grammi di hashish destinati alla cessione, condannandolo a pena detentiva e pecuniaria, con sospensione condizionale.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il difetto di motivazione. La censura riguardava il mancato avviso alle parti, da parte della Corte territoriale, in ordine alla possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata in primo grado, pur in presenza delle condizioni previste dall’art. 545-bis cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva che solo dopo la conferma della sentenza di primo grado il condannato sarebbe stato in grado di valutare l’opportunità di richiedere una sanzione sostitutiva, escludendo che la richiesta dovesse essere formulata con l’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto nell’ordinamento l’art. 545-bis cod. proc. pen., che disciplina il sub-procedimento per l’applicazione delle pene sostitutive. La disposizione, nel testo originario, condizionava l’avviso alle parti al fatto che non fosse stata ordinata la sospensione condizionale della pena.
Il successivo intervento dell’art. 2 d.lgs. n. 31 del 2024, correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha eliminato il riferimento alla sospensione condizionale. Ne deriva che l’applicazione delle pene sostitutive non è più preclusa dalla intervenuta concessione del beneficio.
La Corte ha poi affrontato il profilo processuale, ribadendo che la difesa non può dolersi, in sede di impugnazione, del mancato avviso ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. qualora non abbia sollecitato, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, l’esercizio dei poteri di sostituzione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023).
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in forza della disciplina transitoria, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sull’applicabilità delle pene sostitutive è necessaria una richiesta dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023).
È stato inoltre precisato che il giudice d’appello può applicare le pene sostitutive anche d’ufficio, acquisendo il consenso dell’interessato anche dopo la lettura del dispositivo, esclusivamente quando i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. Diversamente, il consenso deve essere manifestato entro l’udienza di discussione, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memoria difensiva, in caso di trattazione cartolare (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024).
Nel caso di specie, la richiesta non risultava essere stata avanzata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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