Criptofonini e ordine europeo di indagine: utilizzabili le chat acquisite all’estero (Cass. pen. Sez. IV n. 13153 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., bensì nella disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti, desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. L’acquisizione non richiede la preventiva autorizzazione del giudice italiano, a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE. L’utilizzabilità è esclusa se il giudice italiano rileva che l’impiego determinerebbe una violazione di diritti fondamentali, ma l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferirla grava sulla parte interessata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Locri, rideterminava la pena a carico dell’imputato per il delitto di cui all’art. 110 cod. pen. e agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, confermando la responsabilità per intermediazione in una compravendita di sostanza stupefacente.
Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità delle chat acquisite all’estero tramite ordine europeo di indagine, l’erronea identificazione dell’utilizzatore della criptochat, la mancata riqualificazione della vicenda nel delitto tentato, la contestata ingente quantità e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni unite n. 23755 del 29/02/2024 (Gjuzi) e n. 23756 del 29/02/2024 (Giorgi) hanno statuito che la trasmissione del contenuto di comunicazioni cifrate, già acquisite e decrittate all’estero, ricade nella disciplina della circolazione delle prove, non nell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie.
Ne deriva che l’acquisizione mediante ordine europeo di indagine non richiede la preventiva autorizzazione del giudice italiano, non essendo prevista dalla disciplina nazionale per conseguire la disponibilità di comunicazioni già acquisite in altro procedimento. Il Collegio ribadisce però il temperamento: l’utilizzabilità va esclusa se il giudice italiano rilevi che l’impiego determinerebbe una violazione di diritti fondamentali, con onere di allegazione e prova a carico della parte interessata.
Nel caso concreto la questione è stata prospettata in termini generali e la violazione dei diritti fondamentali non risulta allegata se non in via generica. I dati erano stati acquisiti dall’autorità giudiziaria francese in un procedimento pendente davanti ad essa, sulla base di provvedimenti autorizzativi di un giudice per gravi reati e motivati sui presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Corte EDU. Si è trattato di dati freddi extrapolati da supporto informatico, resi intellegibili da un algoritmo, prova valutabile anche a prescindere dal rito abbreviato.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, implicando una valutazione in fatto del materiale probatorio. La Corte territoriale, anche mediante la rinnovazione istruttoria e l’esame del teste che aveva condotto le intercettazioni, ha fondato l’identificazione dell’imputato su molteplici elementi: il possesso della voce, il diminutivo con cui l’interlocutore veniva chiamato, il rapporto di cuginanza con il fornitore, il contenuto univoco dei messaggi. È provata l’intermediazione, condotta ricompresa nel “procurare ad altri” e integrata quando l’agente manifesta la disponibilità a procurare droga, sempre che ne abbia la disponibilità, pur mediata (Sez. VI n. 46367 del 2023).
È infondato il motivo sull’ingente quantità: le chat indicavano dieci chili di cocaina e un prezzo di 31.250 euro al chilogrammo, superando la soglia pari a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi fissato dal D.M. 11 aprile 2006 (Sez. III n. 42827 del 2016). La valutazione della droga parlata esige particolare rigore, ma resta sottratta al sindacato di legittimità quando risponde ad argomentazioni logiche.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte d’appello ha valorizzato la gravità del fatto, l’ingente quantità, i numerosi e specifici precedenti penali e l’assenza di segnali di ravvedimento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 234-bis c.p.p. – Acquisizione di documenti e dati informatici
- Art. 238 c.p.p. – Verbali di prove di altri procedimenti
- Art. 270 c.p.p. – Utilizzazione in altri procedimenti