Motivazione congetturale se manca accertamento su porto di tronchese e armi improprie (Cass. pen. Sez. I n. 22134 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di armi improprie, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110 sono equiparabili alle armi improprie e il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga senza giustificato motivo. Per gli oggetti non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della medesima disposizione, occorre altresì che essi appaiano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona. La motivazione che desume la finalità offensiva dalla sola circostanza che l’utensile fosse tenuto sulla persona e nella immediata disponibilità dell’imputato è congetturale e non rende conto degli elementi complessivamente acquisiti.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, con sentenza del 14 ottobre 2025, aveva condannato l’imputato alla pena di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975, per avere portato al di fuori della propria abitazione una tronchese, ritenuto strumento atto a offendere.
Avverso la decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge quanto alla riferibilità della tronchese alla categoria degli oggetti destinati all’offesa o comunque atti a offendere, il vizio di motivazione sulla finalità della detenzione e, infine, il vizio relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Il perno del ragionamento è la distinzione interna all’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975: per gli oggetti specificamente indicati nella prima parte della disposizione, equiparabili alle armi improprie, basta il porto senza giustificato motivo; per gli oggetti non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte, è necessario che appaiano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.
Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Sez. I n. 16494 del 23/02/2024 e Sez. I n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv. 285506-01. Il Tribunale di Monza aveva correttamente citato quel principio, ma non vi si era poi conformato.
La censura decisiva attiene al modo in cui il giudice di merito ha argomentato la finalità offensiva. La sentenza impugnata fondava quella conclusione unicamente sull’affermazione che l’imputato teneva le tronchesi sulla propria persona e che queste erano, pertanto, nella sua immediata disponibilità. Un simile ragionamento, osserva la Corte, non rende effettivo conto degli elementi complessivamente acquisiti.
Difettano, in particolare, i riferimenti alla peculiare natura delle tronchesi, alle concrete modalità di detenzione e soprattutto alle circostanze di tempo e di luogo del fatto. In loro assenza il percorso motivazionale risulta congetturale, perché la disponibilità materiale dell’oggetto viene assunta come prova della destinazione offensiva senza il necessario accertamento sulle circostanze che, per questa categoria di oggetti, la norma richiede.
Il vizio rilevato determina l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, perché il Tribunale di Monza, in diversa persona fisica, si attenga ai principi indicati e proceda a un nuovo giudizio, restando libero nell’esito. La censura sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., logicamente dipendente dal punto oggetto di annullamento, è assorbita.
Nota della Redazione
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