Pensione di anzianità salvaguardata decorre dalla domanda amministrativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13575 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La salvaguardia prevista dall’art. 1, commi 194 e 195, legge n. 147 del 2013 non deroga alla regola generale della decorrenza della pensione di anzianità fissata dall’art. 22, comma 5, legge n. 153 del 1969. Il limite iniziale inderogabile del 1° gennaio 2014 contenuto nel comma 195 opera come soglia di applicazione della disciplina di miglior favore, ma non anticipa la decorrenza della prestazione. Questa resta ancorata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Il trattamento può pertanto decorrere dal 1° gennaio 2014, indipendentemente dalla domanda, soltanto con riguardo alla pensione di vecchiaia, ove l’età pensionabile risulti maturata entro tale data per effetto della salvaguardia.
Il Fatto
Un assicurato aveva chiesto all’Inps la pensione di anzianità avvalendosi della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2013, presentando domanda amministrativa il 29 luglio 2014. L’Istituto aveva liquidato il trattamento con decorrenza dal 1° agosto 2014, cioè dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
L’assicurato ha agito in giudizio per ottenere la decorrenza dal 1° gennaio 2014. La Corte d’Appello di Bologna, riformando la decisione di primo grado, ha accolto la tesi dell’assicurato, ritenendo che per i salvaguardati la decorrenza dovesse essere fissata al 1° gennaio 2014, anche in considerazione della pubblicazione del decreto attuativo intervenuta il 16 aprile 2014. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la decorrenza della pensione di anzianità per il lavoratore che si avvalga della salvaguardia. L’Istituto sostiene che i commi 194 e 195 non derogano alla regola generale, secondo cui la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
La Corte ricostruisce la natura dell’istituto. La disposizione rientra tra le misure di salvaguardia già previste dai commi 14 e 15 dell’art. 24, d.l. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, che hanno mantenuto in vigore i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze anteriori alla riforma per determinate platee di lavoratori. Viene richiamata Cass. n. 31334 del 2022 e Cass. n. 23414 del 2024.
Il punto decisivo è che oggetto di controversia non è il diritto al beneficio, ma solo la sua decorrenza. L’art. 22, comma 5, legge n. 153 del 1969 stabilisce che la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La giurisprudenza costante di legittimità — richiamata con Cass. n. 25075 del 2023, Cass. n. 17511 del 2014 e Cass. n. 14132 del 2004 — esige che al momento della domanda sussistano tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il comma 194 dell’legge n. 147 del 2013, prorogando la disciplina previgente di miglior favore, non incide sulla decorrenza. Il comma 195 fissa soltanto un limite iniziale inderogabile al 1° gennaio 2014, senza derogare alla regola sulla domanda. Il comma 196, affidando all’Inps il monitoraggio delle domande, conferma il carattere contingentato del beneficio.
Tale lettura non svuota la disciplina: per la pensione di vecchiaia la decorrenza resta ferma alla data di maturazione dell’età pensionabile, che, se maturata prima del 1° gennaio 2014 per effetto della salvaguardia, opera da quella data a prescindere dalla domanda. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito, la domanda originaria rigettata. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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