Detrazione IVA esclusa per prestazioni sanitarie esenti e contributo inappellabile (Cass. civ. Sez. V n. 13573 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, per le prestazioni sanitarie riconducibili ai nn. 18 e 19 dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 è esclusa la detrazione dell’imposta versata in rivalsa per l’acquisto di beni o servizi finalizzati alle prestazioni esenti; ove il contribuente esegua anche prestazioni non esenti, la detrazione spetta nei limiti del pro rata secondo gli artt. 19, comma 5, e 19 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, e all’operatore non compete il diritto al rimborso. Il contributo unificato doppio dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ha carattere eccezionale e sanzionatorio e non si applica al processo tributario, restando circoscritto al processo civile.
Il Fatto
Un medico specialista aveva chiesto il rimborso dell’IVA assolta su operazioni passive, non detratta perché le operazioni attive erano esenti, per gli anni 2005, 2007, 2008 e 2009. I dinieghi dell’amministrazione finanziaria erano stati confermati dalla Commissione provinciale e, in appello, dalla Commissione tributaria regionale, che aveva rigettato i gravami del contribuente.
Il professionista ha proposto ricorso per cassazione avverso le sentenze d’appello con quattro motivi: la questione della detrazione e del rimborso dell’IVA, la liquidazione delle spese in caso di difesa in giudizi separati, la mancata rimessione della questione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia, e l’applicazione del doppio contributo unificato. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, dichiarandoli inammissibili e comunque privi di fondamento. Quanto alla detrazione, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per le prestazioni sanitarie esenti, non spetta né la detrazione dell’IVA versata in rivalsa né il diritto al rimborso, con detrazione ammessa solo nei limiti del pro rata per il soggetto passivo misto (Cass. n. 13279 del 2023; Cass. n. 27947 del 2021; Cass. n. 9076 del 2021).
Tale impostazione recepisce la giurisprudenza unionale: gli artt. 17 e 19 della sesta direttiva 77/388/CEE non ostano a una normativa nazionale che non autorizzi la detrazione per gli acquisti destinati ad attività esenti (CGUE, ordinanza del 13 dicembre 2012, C-560/11, Debiasi). Le conseguenze economiche svantaggiose lamentate dal ricorrente — il maggior costo dell’assistenza sanitaria per l’aumento delle tariffe — erano già state considerate e respinte, trattandosi di mera eventualità priva di rilievo giuridico, di scelta discrezionale del legislatore, e potendo l’IVA indetraibile essere dedotta per cassa quale componente negativo del reddito (Cass. n. 20435 del 2021).
La censura sulla mancata rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia è inammissibile per la ricorrenza della doppia conforme e perché la questione non costituisce fatto storico, non avendo il ricorrente indicato ragioni di fatto diverse tra i due gradi (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5947 del 2023). La disparità di trattamento tra operatori sanitari italiani e di altri Stati membri era già stata disattesa dal giudice unionale, che ha poi confermato il margine di discrezionalità degli Stati membri in assenza di armonizzazione completa (CGUE, ordinanza del 14 aprile 2021, C-573/20).
Il secondo motivo è infondato: il principio del compenso unico riguarda più parti del medesimo giudizio, mentre qui si trattava di giudizi separati non riuniti, evenienza non obbligata ex art. 29, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Le Sezioni Unite n. 31030 del 2019 hanno stabilito che l’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica quando il professionista difenda la stessa parte in processi introdotti separatamente e non riuniti.
Il quarto motivo è fondato. L’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ha carattere di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e la sua operatività è circoscritta al processo civile, non al processo tributario: la Corte ha quindi rilevato anche d’ufficio l’erroneità della statuizione, dando atto che non ricorrono le condizioni per il versamento dell’ulteriore importo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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