Rivalutazione da trasformazione neutrale per società di comodo nel test (Cass. civ. Sez. V n. 13583 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di una società di persone in società di capitali è operazione fiscalmente neutra ai sensi dell’art. 170 t.u.i.r. e non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze. Ne consegue che i maggiori valori civilistici emersi dalla relazione di stima redatta a norma dell’art. 2500-ter cod. civ. non rilevano ai fini impositivi e non possono essere assunti a base del c.d. test di operatività di cui all’art. 30 l. n. 724 del 1994, dovendosi al contrario valorizzare i valori fiscalmente riconosciuti. Il giudice di merito che accerta l’appostazione del bene tra le rimanenze quale scelta strategica dell’imprenditore, ovvero la disponibilità dell’immobile in capo ai soci, deve trarne le conseguenze giuridiche in termini di applicazione della disciplina delle società di comodo.
Il Fatto
L’Ufficio notificava a una società un avviso di accertamento con cui rideterminava il reddito di impresa per il periodo di imposta 2009, applicando il test di operatività e valorizzando le immobilizzazioni materiali indicate nei bilanci degli anni 2007, 2008 e 2009. Il reddito dichiarato risultava inferiore a quello minimo determinato in funzione delle componenti patrimoniali individuate ex art. 30, comma 3, l. n. 724 del 1994, non avendo la contribuente presentato istanza di disapplicazione e avendo compilato in modo errato i righi da RF74 a RF83 della dichiarazione.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermava la pronuncia. L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con tre motivi, incentrati rispettivamente sugli immobili siti in via Visconti, sull’immobile di Santa Sofia e sull’unità immobiliare di Lido di Spina.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. L’Agenzia sosteneva che, non avendo la società opposto al valore fiscale un proprio valore civilistico, il test di operatività potesse fondarsi sul valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. La Corte osserva che la sentenza impugnata aveva escluso tale modalità operativa facendo leva sulla neutralità fiscale della trasformazione, avvenuta con atto del 9 ottobre 2007 e assistita da perizia ex artt. 2500-ter e 2465 cod. civ.
L’art. 30, comma 2, l. n. 724 del 1994 richiama, per la determinazione del valore dei beni, l’art. 110, comma 1, t.u.i.r., secondo cui il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, salvo che disposizioni di legge ne prevedano la concorrenza al reddito. Sul piano civilistico la trasformazione muta la natura giuridica della società senza dar vita a un nuovo soggetto; sul piano fiscale l’art. 170 t.u.i.r. sancisce la continuità dei valori contabili e l’irrilevanza delle componenti positive o negative, come già affermato da Cass. n. 30228/2018.
La neutralità opera in entrambe le direzioni: i maggiori valori da perizia generano plusvalori non imponibili ex art. 110, comma 1, lett. c), t.u.i.r., mentre le eventuali minusvalenze non sono deducibili. Il principio, volto a garantire l’irrilevanza tributaria delle operazioni di riorganizzazione societaria, è confermato dalle discipline che hanno attribuito rilevanza fiscale alle rivalutazioni solo in presenza di un’imposta sostitutiva e di un’espressa previsione. La stessa Agenzia, con la circolare n. 11/E del 2009, aveva distinto il «valore non rivalutato», applicabile fino al 2012, dal «valore fiscalmente rilevante», utilizzabile dal 2013.
Il secondo motivo è fondato. La CTR aveva accertato che l’appostazione dell’immobile di Santa Sofia tra le rimanenze costituiva una scelta strategica della società, ma non ne aveva tratto la conseguenza giuridica. Proprio tale scelta è sintomo dell’inerzia consapevolmente abbracciata in relazione al bene: chi mantiene l’immobile in condizione di inagibilità per comportamento volontario non versa in una situazione oggettiva idonea a precludere la produzione di reddito.
Anche il terzo motivo è fondato. L’affermazione della CTR sulla disponibilità dell’unità immobiliare di Lido di Spina in capo ai soci doveva condurre alla verifica dell’operatività della società ai fini del test, mentre la pronuncia è andata di opposto avviso. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, limitatamente ai profili accolti.
Nota della Redazione
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