Pensione Enpals, massimale retributivo opera anche sulla quota B (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8540 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte delle retribuzioni giornaliere superiore al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi e non è incompatibile con l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina e si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti. La questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento all’art. 76 Cost. è manifestamente infondata.
Il Fatto
Il controricorrente, lavoratore dello spettacolo, aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico ex Enpals senza applicare alla quota B il massimale di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Il Tribunale aveva accolto il ricorso, accertando anche che l’Ente aveva conteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto in parte qua il gravame dell’INPS. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal controricorrente con controricorso. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di giudicato interno sollevata dal controricorrente. Il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni sull’abrogazione del massimale pensionabile per la quota B. Il computo di tale quota resta dunque tema controverso e nessun giudicato interno può precluderne l’esame, richiamandosi sul punto precedenti in cause sovrapponibili (Cass. n. 35136/2024 e Cass. n. 23988/2024).
Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Ove l’impugnazione investa anche uno solo degli elementi della sequenza fatto/norma/effetto, nessun giudicato interno può dirsi formato (Cass. n. 28565/2022; ord. n. 24249/2024).
Nel merito, l’unico motivo denuncia violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/1997. La questione riguarda la determinazione della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale subentrata all’Enpals. La Corte richiama la distinzione tra quota A e quota B come definita dall’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992.
Il Collegio ribadisce l’orientamento consolidato: il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile non risulta abrogato dai successivi interventi legislativi, né appare incompatibile con l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. La fissazione del tetto contribuisce a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale ed è coessenziale alla disciplina (Cass. n. 36056/2022 e molti altri precedenti conformi).
La Corte affronta poi i dubbi di legittimità costituzionale prospettati con riferimento all’art. 76 Cost., richiamando la pronuncia Corte cost. n. 202/2008, che ha escluso il contrasto del divario tra retribuzione sottoposta a contribuzione piena e retribuzione pensionabile con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. La Carta fondamentale non richiede una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate. La commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi resta rispettata.
La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata. Non essendosi la Corte territoriale attenuta al principio di diritto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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