Rimborso contributi ENPACL solo per periodi coincidenti di attività non effettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15447 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti, disciplinata dalla legge n. 45/1990, l’art. 6, primo comma, nel caso di coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, considera utili quelli relativi ad attività effettiva, mentre solo in mancanza di questa la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. Il rimborso della “contribuzione non considerata” è consentito esclusivamente quando la contribuzione coincidente afferisca a periodi di attività non effettiva, cioè a contribuzione figurativa. Invece, l’impossibilità per l’iscritto di utilizzare i contributi legittimamente versati per periodi di attività lavorativa effettiva, che si sovrappongono senza incrementare il montante, non comporta alcun diritto alla restituzione, per il carattere non sinallagmatico dell’obbligazione contributiva e l’assenza di un principio generale di ripetizione dei contributi legittimamente versati.
Il Fatto
Un iscritto all’ENPACL chiedeva la restituzione della contribuzione versata all’ente dal 1° novembre 2001 al 31 gennaio 2005, periodo già coperto da contribuzione versata all’INPS, risultata non utile ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico. Sia il Tribunale di Siracusa sia la Corte d’appello di Catania rigettavano la domanda, ritenendo che la contribuzione coincidente riguardasse un periodo di attività effettiva e, quindi, esulasse dalla previsione di rimborsabilità di cui all’art. 6, comma 1, legge n. 45/1990, che riguarda solo l’attività non effettiva. Avverso tale decisione, l’iscritto proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della legge n. 45/1990. Il ricorrente sosteneva un’interpretazione estensiva della norma, secondo cui la previsione del rimborso della “contribuzione non considerata” dovrebbe applicarsi anche ai periodi coincidenti coperti da attività effettiva, e non solo a quelli relativi ad attività non effettiva.
La Corte ha respinto tale prospettazione, richiamando il dato testuale della norma. Essa correla la facoltà di ricongiunzione, prevista dagli artt. 1 e 2, alla disciplina dell’art. 6. Tale ultima disposizione distingue chiaramente tra periodi contributivi relativi ad attività effettiva, in cui i contributi sono considerati nella loro integrità, e quelli relativi ad attività non effettiva, in cui è utile solo la contribuzione di importo più elevato. Solo in quest’ultima ipotesi si può parlare di contribuzione “non utile” e, quindi, non considerata nelle operazioni di ricongiunzione, con conseguente diritto al rimborso.
La Suprema Corte ha precisato che, nell’ipotesi in cui i periodi coincidenti afferiscano ad attività lavorativa effettiva, i contributi vengono sempre considerati. La circostanza che la sovrapposizione temporale non dia luogo a un aumento del periodo contributivo o non incida favorevolmente sul montante non implica che quei periodi non vengano considerati, ma riguarda un diverso momento della quantificazione della prestazione previdenziale.
Ha inoltre ribadito il consolidato principio per cui l’impossibilità di utilizzare i contributi legittimamente versati non comporta alcun diritto alla restituzione, vista l’inapplicabilità dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, di indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento, nonché l’inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi in assenza di una esplicita previsione di legge (in tal senso Cass. n. 30234/2017 e Cass. n. 1572/2006).
La Corte ha concluso che la norma di cui all’art. 6 della legge n. 45/1990 rappresenta una deroga eccezionale, applicabile solo quando la ricongiunzione comporti la coincidenza di più periodi coperti da contribuzione relativa ad attività non effettiva (Cass. n. 13382/2001). Poiché la corte territoriale si era attenuta a tali principi, il ricorso è stato rigettato. La parte ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, nonché al pagamento delle somme ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., essendo il giudizio definito in conformità della proposta ex art. 380-bis c.p.c., e alla dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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