Quota B pensione spettacolo: massimale pensionabile non abrogato e decadenza triennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8548 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo resta fermo il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato dai successivi interventi legislativi e non è incompatibile con l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione pensionabile è coessenziale alla disciplina e si colloca in un sistema complessivamente favorevole per gli iscritti. La questione di legittimità costituzionale, con riferimento all’art. 76 Cost., è manifestamente infondata. Il termine di decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38 del d.l. n. 98/2011, opera anche sulle differenze dei ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale.
Il Fatto
Un’assistita titolare di pensione erogata dalla gestione subentrata all’Enpals aveva chiesto la riliquidazione del trattamento, contestando l’applicazione alla quota B del massimale retributivo di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Il Tribunale aveva accolto il ricorso; la Corte d’appello di Roma aveva respinto in parte qua il gravame proposto dall’ente previdenziale.
L’istituto ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione della disciplina del massimale, mancato rilievo della decadenza triennale e, in subordine, intervenuta prescrizione del diritto alle differenze sui ratei arretrati. Gli eredi dell’assistita hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha disatteso l’eccezione di giudicato interno sollevata dai controricorrenti. Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, quella che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Poiché l’impugnazione investe uno degli elementi della sequenza fatto/norma/effetto, nessun giudicato può dirsi formato.
Sul primo motivo la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità: nel calcolo della quota B non va considerata la parte della retribuzione giornaliera superiore al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Il tetto non è stato abrogato espressamente, né è incompatibile con l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. Tale principio è stato ribadito in numerose pronunce richiamate testualmente, tra cui Cass. n. 36056/2022, Cass. n. 18169/2023 e Cass. n. 21010/2023.
La Corte ha poi respinto i dubbi di legittimità costituzionale prospettati con riferimento all’art. 76 Cost. L’interpretazione accolta non contrasta con la legge delega, che richiede la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi ma non una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate. È richiamata Corte cost. n. 202/2008, secondo cui la fissazione di un tetto alla retribuzione pensionabile si inserisce in un sistema favorevole per gli iscritti rispetto alla generalità dei lavoratori. La questione è stata dichiarata manifestamente infondata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che la decadenza triennale introdotta dall’art. 38 del d.l. n. 98/2011 opera anche per le prestazioni già liquidate, ma solo dall’entrata in vigore della disposizione. La Corte territoriale, pur avendo correttamente illustrato il principio, lo ha poi applicato in modo errato, riferendo la decadenza al solo supplemento di pensione e non anche alle differenze sul trattamento pensionistico. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione; il terzo motivo, proposto in via subordinata, è rimasto assorbito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.