Pensione Gestione separata: decorrenza dal giorno dell’opzione per il cumulo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2395 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, quando l’assicurato si avvale della facoltà di vedersi computati in tale gestione anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, la decorrenza coincide con il giorno di presentazione della domanda di opzione, poiché solo da tale data la contribuzione cumulata può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. Il giudice di merito che ancori la decorrenza a un momento anteriore viola la disciplina richiamata.

Il Fatto

La controversia riguarda la decorrenza di una pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata. Il lavoratore aveva chiesto la liquidazione del trattamento con decorrenza dal 1°.12.2007, data in cui, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la pronuncia. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte territoriale ritenuto che la pensione a carico della Gestione separata, liquidata mediante cumulo dei contributi versati in tale gestione e in altre gestioni, potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato aveva optato per la liquidazione a carico della Gestione separata mediante cumulo.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il momento di decorrenza del trattamento liquidato a carico della Gestione separata, in caso di avvalimento della facoltà di computare nella predetta gestione anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.

Ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, la decorrenza va invece fissata nel giorno di presentazione della domanda di opzione. Solo da tale data, infatti, la contribuzione cumulata può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 30256 del 2022, pronunciata sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021, e segnala nel medesimo senso il precedente più recente Cass. n. 15458 del 2024.

Poiché i giudici territoriali non si sono attenuti a tale principio, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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