Inammissibile il ricorso che contesta in Cassazione l’accertamento dell’atto interruttivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2393 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., contesti l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito sul contenuto e sulla idoneità interruttiva di una raccomandata ai fini della prescrizione dei crediti contributivi, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità, nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. novellato, solo se la motivazione sia illogica o scenda sotto il “minimo costituzionale”. Il contributo del 2% previsto dall’art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, dovuto dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal Servizio sanitario nazionale, con esclusione del fatturato relativo a prestazioni rese senza l’apporto di medici o odontoiatri. Il ricorso incidentale tardivo è inefficace ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., ma può essere scrutrinato ai soli fini della compensazione delle spese.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società di capitali operante nel settore sanitario in regime di accreditamento, convenuta dal Fondo previdenziale degli specialisti esterni per il pagamento di contributi dovuti in relazione alla collaborazione autonoma libero-professionale di medici esterni nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Il tribunale aveva rigettato l’opposizione, ribadendo l’obbligo contributivo. La Corte d’appello ha accolto parzialmente il gravame della società, confermando l’obbligo ma dichiarando estinti per prescrizione i crediti contributivi per gli anni 2005 e 2006, sul rilievo che la richiesta di pagamento inviata dall’ente non rivestiva efficacia interruttiva per quelle annualità. La società ha proposto ricorso principale per cassazione; l’ente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il motivo principale la società deduce la violazione degli artt. 1219, 2943 e 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che alla raccomandata inviata dall’ente non poteva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione per le annualità contestate, poiché conteneva richiesta riferita unicamente al fatturato di altra annualità.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. La censura, pur formalmente costruita come violazione di legge, investe in realtà l’accertamento in fatto espresso dal giudice del merito sul contenuto e sulla valutazione dell’atto interruttivo, questione riservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. novellato, nella specie non applicabile. Il giudice di merito ha considerato il fatto dedotto con motivazione non illogica e al di sopra del “minimo costituzionale”.
Sulla scorta di tale rilievo, il ricorso incidentale tardivo è dichiarato inefficace ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. (tra le molte, Cass. n. 33733/2023). Esso viene tuttavia scrutrinato ai soli fini della compensazione delle spese, per verificarne l’infondatezza.
Nel merito, la questione posta dal ricorso incidentale concerne la base di calcolo della contribuzione dovuta dalle società di capitali accreditate: l’ente la individua nel complessivo fatturato societario, mentre la società la vorrebbe commisurata ai soli compensi liquidati ai professionisti per le prestazioni rese in regime di collaborazione libero-professionale. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la base di calcolo è costituita dal fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rimborsate dal Servizio sanitario nazionale e rese con l’apporto di medici o odontoiatri in forma di collaborazione autonoma, con l’abbattimento forfettario di legge (Cass. n. 11255/2016, Cass. n. 6636/2022; d.P.R. n. 119 e n. 120 del 1988).
La Corte conferma pertanto la sentenza impugnata, escludendo il contrasto con gli artt. 2, 3, 38, 53 e 81 Cost. prospettato nel ricorso incidentale: ogni sistema previdenziale presenta caratteri di autonomia, con soluzioni non estensibili fuori dallo specifico sistema (Corte cost. n. 402 del 1991), e la previsione dell’art. 1, comma 39, riporta un equilibrio nel sistema, considerato che per le prestazioni della “branca a prestazione” gli istituti del Servizio sanitario nazionale versano al Fondo il 10% dei compensi assoggettati a contribuzione, mentre il restante 2% è a carico del professionista. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca, con obbligo del solo ricorrente principale di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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