Tardiva attuazione delle direttive comunitarie e prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno (Cass. civ. Sez. 3 n. 14186 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia di retribuzione dei medici frequentanti le scuole di specializzazione si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio solo in favore di quanti risultavano beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. La materia della prescrizione non è armonizzata, ma di competenza degli Stati membri, i cui organi giurisdizionali devono solo impedire che le norme in materia rendano più difficoltoso l’esercizio di diritti riconosciuti dall’ordinamento comunitario rispetto a quelli nazionali. È inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il motivo di ricorso che censuri tale consolidato orientamento e la relativa impugnazione può integrare gli estremi dell’abuso del processo ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
Nel 2016, un gruppo di medici, laureatisi e iscritti a scuole di specializzazione tra il 1979 e il 1990, convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri ministeri, chiedendo il risarcimento del danno per non aver percepito alcuna remunerazione durante il periodo di specializzazione. Essi lamentavano la tardiva e parziale attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, che imponevano di prevedere un’adeguata retribuzione per i frequentanti le scuole.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2023, confermò il rigetto del gravame. I medici soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui le amministrazioni hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestavano la, individuazione del dies a quo del termine di prescrizione nella data del 27.10.1999, sostenendo la necessità di rimeditare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e chiedendo, in subordine, la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
La Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato orientamento di legittimità. Tale orientamento, ribadito dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022 e da numerose pronunce successive, stabilisce che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive si prescrive nel termine decennale decorrente dall’entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo per i beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.
Quanto all’istanza di rimessione pregiudiziale, la Corte ha ricordato che la materia della prescrizione non è armonizzata e che l’unico principio da osservare è che le norme in materia non rendano più difficoltoso l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento comunitario. Nel caso di specie, la violazione delle prescrizioni della Direttiva 82/76 fu talmente evidente che i ricorrenti devono imputare a sé stessi di aver atteso trentadue anni prima di agire. La Corte ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte di giustizia UE nella causa C-452/09, Iaia, che ha escluso che il diritto comunitario osti all’eccezione di prescrizione decennale e che abbia ritenuto non necessaria una pronuncia di inadempimento dello Stato per far decorrere il termine.
Il secondo motivo di ricorso, volto ad impugnare un obiter dictum della sentenza d’appello, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., essendo i ricorrenti consapevoli di impugnare un’affermazione irrilevante ai fini della decisione. La Corte ha infine condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese e, ritenuta la palese ed inescusabile infondatezza del ricorso, ha applicato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., qualificando la condotta come abuso del processo.
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Nota della Redazione
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