Pensione d’inabilità negata se la cessazione dal servizio deriva da licenziamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 555 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione d’inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, L. n. 335/1995, non è sufficiente l’accertamento sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La norma richiede che tale inabilità sia stata la causa della cessazione dal servizio. È pertanto irrilevante che le commissioni mediche abbiano accertato l’inidoneità al servizio in data antecedente al licenziamento, quando la cessazione del rapporto di lavoro sia derivata da un provvedimento disciplinare di licenziamento senza preavviso. La domanda di pensione presentata dopo la cessazione del rapporto non può fondarsi su un accertamento sanitario intervenuto per finalità diverse.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha rappresentato di essere affetto da diverse patologie e di essere stato sospeso dal servizio con provvedimento del 2006 e poi licenziato senza preavviso con provvedimento del 2014, con effetto dal luglio 2006. Una Commissione Medica di verifica aveva accertato, in data 24.07.2017, la sua assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il ricorrente ha presentato al Ministero e all’INPS, nel febbraio 2019, domanda di pensione d’inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, L. n. 335/1995. I resistenti hanno respinto l’istanza sul rilievo che il rapporto di lavoro era cessato per licenziamento e non per infermità, richiamando la sentenza n. 463/2023 della Prima Sezione Centrale d’Appello. Di qui il ricorso alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per assenza della prova della notifica, nonostante il rinvio dell’udienza disposto proprio per consentire l’integrazione del contraddittorio.

Nel merito, il Collegio rileva che dalla documentazione in atti è pacifico che il ricorrente è cessato dal lavoro a causa del licenziamento senza preavviso e non a causa dell’inabilità. La norma invocata, secondo la Corte, richiede che l’inabilità sia stata la causa della cessazione dal servizio.

Il giudice richiama la sentenza n. 463/2023 della I Sezione Centrale d’Appello, resa in un caso analogo, secondo cui dalla disposizione si desume chiaramente che per la sua applicabilità è necessario che il soggetto cessi dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, con assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Ne consegue che non assume rilievo il riconoscimento dell’inidoneità al servizio da parte della Commissione Medica, contenuto nel verbale del 2017, ai fini di una pensione di reversibilità richiesta dal ricorrente, né l’accertamento sanitario anteriore al licenziamento. Il ricorrente ha presentato la domanda per l’inabilità nel 2019, quindi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, determinata dal provvedimento del 14.04.2014 con effetto dal 27.07.2006.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda, con nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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