Parere positivo su trasformazione eterogenea di associazione in società consortile (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 336 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022, la Corte dei conti è chiamata a rendere il proprio parere sull’atto deliberativo di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni. La funzione di controllo si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione, e investe i presupposti giuridici ed economici della scelta. Rientra nel perimetro del controllo la trasformazione eterogenea, ex art. 2500-octies cod. civ., di un’associazione in società, poiché l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio. Resta invece estranea al perimetro la successiva fusione per incorporazione nella società già partecipata dall’ente, che non equivale né a costituzione né ad acquisto di nuova partecipazione. Il parere va reso verificando i vincoli tipologici e finalistici, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.

Il Fatto

La Camera di commercio trasmetteva alla Sezione regionale di controllo la delibera di Giunta camerale con cui approvava un’operazione complessa: la trasformazione eterogenea dell’associazione Mirabilia Network in società consortile a responsabilità limitata, finalizzata a consentirne la successiva fusione per incorporazione nella società consortile per azioni IS.NA.R.T., della quale l’ente camerale era già socio.

L’operazione perseguiva un obiettivo di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale operanti nel turismo e nella cultura. La questione sottoposta alla Corte concerneva l’individuazione del perimetro del controllo e la verifica dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del parere.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal nuovo assetto dell’art. 5, comma 3, TUSP, delineato dalle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022. La funzione di controllo interviene tra la fase di determinazione amministrativa e quella di traduzione della scelta tramite gli strumenti del diritto societario, entro sessanta giorni, con verifica dei parametri di legge.

Sul perimetro oggettivo, la Corte richiama le Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022: il controllo copre i soli momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio. L’assunzione di tale qualità segna la linea di confine tra atti sottoposti e atti esclusi.

Applicando il principio alla specie, la Sezione osserva che con la trasformazione eterogenea l’ente camerale acquisisce una nuova partecipazione nella società consortile, assumendo la veste di socio prima non posseduta. La fattispecie ricade dunque pienamente nell’ambito del parere. La successiva fusione per incorporazione, invece, resta fuori dal perimetro, come chiarito dalle Sezioni riunite n. 11/SSRRCO/QMIG/2024, avendo valenza nomofilattica.

Nel merito, la Corte verifica i singoli requisiti. L’atto risulta adottato dalla Giunta camerale con le modalità dell’art. 7, comma 1, lett. d), TUSP. I vincoli tipologici e finalistici sono soddisfatti: l’attività rientra nell’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP e presenta stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali, con controllo analogo e prevalenza del fatturato verso le amministrazioni socie.

La sostenibilità finanziaria, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, è suffragata da un business plan 2024-2026 redatto con ipotesi prudenziali, che non evidenzia impatti negativi. L’operazione non comporta esborsi per i soci, essendo la fusione realizzata tramite azioni proprie.

Quanto alla convenienza economica e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, la motivazione dà conto della razionalizzazione perseguita e dei costi cessanti. Infine, la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato è argomentata escludendo che le quote associative integrino liberalità. La Sezione rende pertanto parere positivo, con le osservazioni in parte motiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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