Pensione di inabilità: la CTU non supplisce l’onere di allegazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 112 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, il giudice non può disporre consulenza tecnica d’ufficio quando questa si risolva in un’indagine esplorativa, diretta a ricercare elementi che la parte avrebbe dovuto allegare e provare. La CTU medico-legale è mezzo di valutazione degli elementi già acquisiti e non può esonerare la parte dal proprio onere di allegazione e di prova. Il riconoscimento della invalidità civile al 100% non costituisce parametro idoneo a dimostrare l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro richiesta dalla normativa settoriale, per la diversità dei criteri di valutazione. Ne consegue il rigetto della domanda priva di prova dei fatti costitutivi.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con incarichi a tempo determinato dal 2004 e a tempo indeterminato dal 2016, ha proposto ricorso contro l’INPS chiedendo il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. A fondamento della domanda ha allegato il decreto di omologa del Tribunale che, in esito a procedimento per accertamento tecnico preventivo, lo aveva dichiarato inabile civile al 100%.
La Commissione medica di verifica aveva invece escluso l’inabilità, riconoscendo l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’INPS si è costituito eccependo l’infondatezza del ricorso, per mancanza di prova che l’invalidità civile rendesse il ricorrente inabile a qualsiasi proficuo lavoro. La difesa ha chiesto in via istruttoria una CTU finalizzata all’accertamento dell’inabilità secondo la normativa di settore.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato per mancanza di prova sui fatti costitutivi della domanda. Il ricorrente non ha offerto alcuna allegazione di segno contrario al provvedimento di non inabilità della Commissione di verifica, limitandosi a invocare la consulenza tecnica.
La Corte nega la CTU richiesta. Il mezzo di prova non può supplire alla mancanza di idonee allegazioni o prove della parte, né può compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi che, posti a fondamento della domanda, debbono essere provati da chi li allega. Il collegio richiama il principio consolidato secondo cui la consulenza tecnica è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti e non può esonerare una parte dall’onere probatorio (Sez. Piemonte n. 93/2017; Cass. Sez. VI ord. n. 26839/2016; Sez. III/A n. 424/2015; Corte dei conti, Sezione Campania n. 194/2023).
Nel caso di specie manca, ad esempio, una perizia di parte che evidenzi le criticità del provvedimento di non inabilità e consenta al giudice di valutare l’opportunità di disporre la consulenza.
La Corte affronta poi il rapporto tra invalidità civile e inabilità lavorativa. La mera constatazione che il provvedimento sia errato perché non considera il giudizio di invalidità civile al 100% non è utile al decidere. La peculiarità della disciplina rende del tutto inidoneo il parametro di valutazione dell’invalidità civile a valutare l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, neppure come guida di massima (Cass. civ. Sez. lav. n. 7760 del 2006; Cass. civ. Sez. lav. n. 17812 del 2003). Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Il giudice dispone infine che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del d. lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non siano pubblicati, con obbligo di oscuramento delle generalità del ricorrente nelle banche dati e in caso di diffusione via web.
Nota della Redazione
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