Controllo sui rendiconti degli enti locali e conclusione senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 245 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sui rendiconti degli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali ai sensi dell’art. 148-bis Tuel e dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, si conclude senza rilievi quando l’esame non evidenzia irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica di accertamento o di segnalazione. La pronuncia di accertamento di cui al comma 3 dell’art. 148-bis Tuel presuppone squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme di regolarità contabile o mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. La conclusione senza rilievi opera nei limiti e nei termini del controllo-monitoraggio e non equivale a valutazione positiva degli aspetti non riscontrati. Il giudizio resta circoscritto ai dati sinteticamente rappresentati dall’ente, restando possibili successive verifiche sui fatti gestionali.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato i rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), come rappresentati nella relazione dell’organo di revisione e nei prospetti allegati. L’esame ha riguardato il risultato di amministrazione e le sue componenti, la capacità di indebitamento, il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica.
Dopo l’analisi dei documenti contabili, la Sezione ha avviato un confronto istruttorio mediante richiesta di chiarimenti su taluni aspetti finanziari e gestori. L’ente ha fornito le precisazioni richieste con due note. La questione sottoposta al vaglio attiene alla verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della sostenibilità degli equilibri.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 148-bis Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, affida alle Sezioni regionali l’esame dei rendiconti per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, del vincolo in materia di indebitamento ex art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità pregiudizievoli per gli equilibri.
Il comma 3 della stessa disposizione prevede l’adozione di specifiche pronunce di accertamento quando emergano squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme di regolarità della gestione o mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità. A fronte della pronuncia, l’ente deve adottare entro sessanta giorni i provvedimenti correttivi e trasmetterli alla Sezione, che li verifica entro trenta giorni.
La Sezione richiama i propri criteri di esame approvati con la deliberazione n. 171/2014, confermati in via sostanziale anche per i rendiconti 2020 e 2021 con gli adattamenti connessi alla riforma dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011. Sottolinea che le gravi irregolarità individuate non esauriscono gli aspetti critici della gestione e che il mancato riscontro dei profili non esaminati non comporta una valutazione positiva.
Il controllo-monitoraggio si basa sui dati sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e sulla documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti, che possono formare oggetto di successive verifiche. Le eventuali pronunce sono indirizzate all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, chiamati ad adottare i provvedimenti correttivi.
All’esito dell’istruttoria, l’esame dei rendiconti non ha evidenziato irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. La Sezione dichiara pertanto concluso senza rilievi l’esame, nei limiti e termini indicati in motivazione, e dispone la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.
Nota della Redazione
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