Danno erariale da spionaggio: risarcibile solo il disservizio provato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 508 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per condotte di spionaggio compiute da un ufficiale in servizio, il danno da lesione del nesso sinallagmatico è risarcibile nei limiti del periodo per cui l’attività illecita risulti provata. La condotta illecita contestata attraverso le risultanze del processo penale deve trovare riscontro probatorio in atti per l’intero arco temporale prospettato dall’attrice. La determinazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. opera sulla retribuzione effettivamente percepita nel solo periodo accertato. Il rapporto di servizio e il dolo si configurano in capo all’ufficiale investito di incarico di sicurezza, consapevole degli obblighi di segretezza.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un ufficiale superiore, già in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa con incarico di Ufficiale alla Sicurezza Designato, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 45.885,41 a titolo di danno erariale patrimoniale.

La pretesa si fondava su attività di spionaggio svolta, secondo l’attrice, nel trimestre gennaio-marzo 2021, con procacciamento e consegna a un funzionario di Stato estero di documentazione classificata in cambio di una tangente. La domanda individuava tre poste di danno: disservizio in senso stretto, lesione del nesso sinallagmatico e danno da tangente. Nel corso dell’udienza la Procura ha rinunciato alla posta da tangente e rimodulato la richiesta a euro 40.885,41.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della difesa, per difetto della prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 85 c.g.c.

Nel merito, il Collegio ha richiamato gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa: danno patrimoniale, economico, attuale e concreto; nesso di causalità; elemento psicologico del dolo o della colpa grave; rapporto di servizio tra agente ed ente danneggiato. Ha richiamato, sul punto, il consolidato orientamento contabile e la pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 4511 del 2006 in sede di regolamento di giurisdizione, in ordine alla natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie.

Riguardo al danno da disservizio in senso stretto, quantificato in euro 35.935,00 sulla base della relazione dello Stato Maggiore della Difesa, la Sezione ne ha rilevato la natura pacifica, non essendo stata contestata dalla difesa. Diversamente, sul danno da lesione del nesso sinallagmatico, ha accolto solo in parte la tesi attorea. La difesa aveva eccepito che le condotte provate si collocavano esclusivamente nel mese di marzo 2021 e non nell’intero trimestre.

La Sezione ha condiviso l’eccezione: le tre sentenze in atti collocano gli accertamenti nei giorni 18, 23, 24, 25 e 30 marzo 2021, data dell’arresto in flagranza, mentre la videosorveglianza fu attivata dal 16 al 26 marzo 2021 con esiti positivi limitati ai giorni indicati. Non risultano prove per periodi diversi. Confermata la quota equitativa del 30% della retribuzione mensile ai sensi dell’art. 1226 c.c., la posta è stata rideterminata in euro 1.685,55, come indicato dalla difesa. Il danno complessivo ammonta quindi a euro 37.620,55.

Il rapporto di servizio è stato ritenuto pacifico, trattandosi di personale militare in servizio permanente. Il nesso di causalità è stato riconosciuto, avendo il convenuto svolto scientemente attività di spionaggio durante l’espletamento del servizio. Il dolo è stato desunto dalla qualifica ricoperta e dalla coscienza e volontà di violare gli obblighi di segretezza, con richiamo all’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994. Quanto all’amministrazione danneggiata, il Collegio ha individuato con certezza il solo Ministero della difesa, mancando prova del pregiudizio asserito per la Presidenza del Consiglio. La domanda è stata accolta parzialmente, con condanna al pagamento di euro 37.620,55, oltre rivalutazione dal 30 marzo 2021 e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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