Recupero indebito INPS su reversibilità: termine annuale e buona fede del beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 9 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito pensionistico derivante dal superamento dei limiti di cumulabilità dei trattamenti ai superstiti con i redditi del beneficiario, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e della allegata tabella F, va esercitato dall’INPS entro l’anno successivo alla conoscenza della variazione reddituale, secondo l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991. Trascorso inutilmente tale termine, prevale la tutela dell’affidamento del beneficiario che abbia assolto agli obblighi di comunicazione. Il momento di conoscenza coincide con la trasmissione dei dati reddituali da parte del pensionato all’Amministrazione finanziaria, o con la data del provvedimento di liquidazione del diverso reddito erogato dallo stesso Ente. La mancata prova della notifica del provvedimento di indebito, atto recettizio, ne determina l’inefficacia.
Il Fatto
La ricorrente percepisce un trattamento di reversibilità a carico dell’INPS. A decorrere dal febbraio 2022 l’Istituto ha assoggettato tale trattamento a una riduzione mensile sotto la dicitura “Tab. F L. 335/95”, per un importo variabile nel tempo e per una decurtazione complessiva di euro 6.840,03 fino alla proposizione del ricorso. La riduzione è stata operata senza l’adozione e la notifica di alcun preventivo provvedimento formale.
La ricorrente assume di percepire, oltre al trattamento di reversibilità, unicamente altra pensione diretta e un reddito locativo in regime di cedolare secca, per importi che non superano le soglie comportanti la riduzione. Deducendo la propria buona fede e il regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi, chiede che sia dichiarata l’irripetibilità degli indebiti trattenuti dal febbraio 2022. L’INPS non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile, dopo aver dichiarato la contumacia dell’INPS, ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 prevede una limitata cumulabilità tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario: il superamento delle soglie della tabella F determina riduzioni percentuali. Da ciò deriva un onere di comunicazione a carico del beneficiario, ai sensi degli artt. 86, quarto comma, e 197, settimo comma, d.P.R. n. 1092/1973.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM: il recupero dell’indebito è condizionato alla valutazione della buona fede del beneficiario che abbia assolto agli obblighi di comunicazione. Il contemperamento tra esigenze di recupero e tutela dell’affidamento è realizzato dall’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, che impone all’INPS di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e di provvedere al recupero entro l’anno successivo.
Quanto al momento di decorrenza del termine, il giudice richiama la circolare INPS n. 47/2018 e i propri precedenti (sent. n. 53/2022; sent. n. 73/2023). Se i redditi derivano da prestazioni erogate dallo stesso Ente, il termine decorre dalla data del provvedimento di liquidazione del diverso reddito o dall’erogazione anno per anno; se i dati sono nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, decorre dalla trasmissione degli stessi. Non basta l’emissione del provvedimento conclusivo: è necessaria la sua notifica, trattandosi di atto recettizio, ai sensi dell’art. 1334 cod. civ.
Nel caso concreto, il provvedimento di indebito del 3 novembre 2021 si fonda su un preteso reddito di euro 19.308,00 non comprovato in atti. Inoltre è tardivo, essendo stato adottato oltre un anno dal possesso dei dati reddituali risalenti al 2019, con scadenza del termine al 31/12/2020. Di tale provvedimento non è provata la notifica, con conseguente inefficacia. La buona fede della ricorrente è pacifica, alla luce del tempestivo adempimento degli oneri dichiarativi.
Ne consegue l’illegittimità del recupero e il diritto alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali. Il ricorso è accolto, con condanna dell’INPS alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.