Pensione di inabilità e impossibilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 84 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 presuppone l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale presupposto può essere accertato dal giudice contabile sulla base di consulenza tecnica d’ufficio che, in considerazione delle questioni eminentemente tecnico-mediche, prevale sul giudizio espresso in sede amministrativa dalla Commissione medica di verifica. La legittimazione passiva nel giudizio pensionistico spetta all’ente previdenziale e non agli organi che rendono pareri endoprocedimentali, non autonomamente lesivi. Il riconoscimento dei ratei non può risalire a data anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del D.M. n. 187/1997.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un’Agenzia fiscale, presentava domanda di pensione nel dicembre 2021. Sottoposto a visita, la Commissione medica di verifica lo dichiarava dapprima temporaneamente non idoneo e poi, con verbale del marzo 2023, non idoneo permanentemente al servizio ma escludeva l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Su questa base l’Agenzia disponeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l’INPS liquidava la pensione diretta di inabilità.

Il lavoratore agiva davanti alla Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Si costituivano l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, e l’INPS, che chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte accoglie l’eccezione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Collegio richiama la giurisprudenza che esclude la legittimazione passiva degli organi che rendono pareri endoprocedimentali, non autonomamente lesivi di diritti pensionistici. Il verbale della Commissione medica ha natura di atto endoprocedimentale; la lesione deriva solo dal provvedimento finale dell’ente previdenziale.

Nel merito il ricorso è fondato. Essendo la controversia caratterizzata da questioni eminentemente tecnico-mediche, la Sezione dispone consulenza tecnica d’ufficio affidata al C.M.L. ospedaliero. L’approfondimento, svolto nel rispetto del contraddittorio, accerta un quadro plurimorboso di rilevante gravità, con limitazione funzionale muscolo-scheletrica e compromissione delle abilità logico-intellettive e relazionali, tale da abolire del tutto la residua capacità lavorativa.

Il consulente conclude che, all’epoca del giudizio della Commissione medica, il ricorrente versava in uno stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. La Corte, riconoscendo particolare valenza ai pareri degli organi di consulenza nelle questioni tecniche di carattere medico-legale, condivide il parere e accerta il presupposto dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Il riconoscimento dei ratei, tuttavia, non può decorrere dalla domanda amministrativa. Ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del D.M. n. 187/1997, la decorrenza non può risalire a data anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro. Poiché il collocamento in quiescenza è fissato al marzo 2023, da tale data l’INPS è condannato al pagamento delle somme dovute, con interessi legali da ogni singolo rateo e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.

La Corte dichiara il difetto di legittimazione del Ministero e accoglie il ricorso nei termini indicati, disponendo l’integrale compensazione delle spese in ragione dell’evoluzione del contenzioso, del comportamento processuale delle parti e del non integrale accoglimento delle domande attoree.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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