Riscatto della supervalutazione di servizio oltre il limite quinquennale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 39 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del richiedente alla maggiorazione del periodo di servizio e a esercitare la facoltà di riscatto ai sensi degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione, e non con la presentazione della domanda. La facoltà di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato è consentita anche a chi abbia già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento dei periodi, fermo il limite massimo dei cinque anni complessivi. La valorizzazione dei periodi collocati interamente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997 è ammessa anche oltre il limite quinquennale, restando fermo il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data.

Il Fatto

Un militare aveva chiesto il riscatto oneroso del periodo di servizio prestato dall’11.2.1988 al 30.12.1988, con la supervalutazione di un quinto, per maturare il requisito dei diciotto anni di servizio utile alla data del 31.12.1995. La domanda di riscatto era stata presentata il 21.9.2015. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che lo spartiacque per attribuire la supervalutazione, anche oltre il limite dei cinque anni, fosse la circostanza che il periodo di servizio fosse già stato svolto alla data del 31.12.1997, e quindi acquisito alla posizione contributiva, indipendentemente dalla data della domanda.

L’INPS ha impugnato la decisione davanti alla Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, deducendo la violazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997 e sostenendo l’impossibilità di ottenere maggiorazioni oltre il limite quinquennale per servizi svolti prima del 1° gennaio 1998. L’appellato si è costituito chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha verificato l’ammissibilità del gravame alla luce dei limiti dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’appello per soli motivi di diritto. L’impugnazione è stata ritenuta ammissibile sotto il profilo dell’errore di diritto dedotto dall’appellante, poiché la questione investe la portata dispositiva e l’ambito applicativo della norma.

Nel merito, la questione verte sulla possibilità per il pensionato di conseguire, a titolo di riscatto, una maggiorazione dei periodi di servizio oltre il limite massimo dei cinque anni, quando le maggiorazioni si riferiscano a un servizio svolto prima del 1° gennaio 1998. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 165/1997 stabilisce che gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici non possono eccedere complessivamente i cinque anni; il comma 3 ne consente il computo, in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato. La disciplina transitoria dell’art. 7, comma 3, prevede che gli aumenti maturati alla data di entrata in vigore del decreto, anche se eccedenti i cinque anni, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e non ulteriormente aumentabili.

Il Collegio ha aderito all’interpretazione sistematica enunciata dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con sentenza n. 8/2025/QM/SEZ, depositata il 2 luglio 2025, secondo cui il diritto alla maggiorazione e alla facoltà di riscatto sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, e non con la domanda. Ne deriva che l’esercizio della facoltà di riscatto del servizio comunque prestato deve essere ammesso anche a favore del militare che, grazie al computo di successivi periodi di servizio, abbia già superato alla data della domanda il limite quinquennale di valorizzazione. Questi può optare per il computo oneroso dei periodi maturati anche anteriormente all’entrata in vigore del decreto, in luogo di quelli cronologicamente successivi caratterizzati dalla percezione delle indennità, fermo il limite massimo dei cinque anni di computabilità.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile (Sez. I App., sent. n. 211/2025; Sez. I App., sent. n. 21 del 03/02/2026), per cui il diritto alla maggiorazione non trae origine dalla semplice presentazione della domanda, ma dal concretizzarsi del fatto costitutivo, mentre la domanda e il versamento dell’onere costituiscono passaggi formali per l’esercizio del diritto. L’appello dell’INPS è stato quindi rigettato e la sentenza impugnata confermata, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c. in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della domanda, sopravvenuto all’intervento delle Sezioni Riunite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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