Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 3 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa del conto, introdotto con ricorso al Giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la sopravvenuta presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile determina la cessazione della materia del contendere. La definizione consegue alla sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva dell’art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., disciplinata dall’art. 142 c.g.c.. Il deposito del conto non esaurisce la vicenda contabile: restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, ai sensi degli articoli 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha adito il Giudice monocratico designato chiedendo la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, riferito a una struttura ricettiva gestita dal presunto agente contabile esterno per un Comune. La Procura ha altresì richiesto l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento, la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente e, in via subordinata, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in caso di presentazione del conto.
Con decreto il Giudice monocratico ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. L’agente contabile ha successivamente depositato, mediante il sistema informatico dedicato, il conto giudiziale per l’anno 2019, debitamente parificato. La Procura, preso atto del deposito, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ricostruisce anzitutto la cornice processuale del giudizio di resa del conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al Giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., che apre la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c.
Il Collegio richiama in termini diverse pronunce di sezioni giurisdizionali regionali — Marche, Liguria, Umbria e Campania — che confermano tale assetto. Il riferimento serve a consolidare l’orientamento secondo cui il giudizio monocratico di resa del conto si chiude con la decisione del Giudice designato, senza necessità di passaggio alla fase collegiale in assenza di opposizione.
Accertato che il conto relativo all’anno 2019 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione, il Giudice rileva che è venuto meno l’interesse alla pronuncia sul termine e sulle sanzioni richieste dalla Procura. Le richieste formulate in udienza dalla Procura confermano la sopravvenuta carenza di interesse. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il Giudice precisa che la definizione del giudizio non esaurisce il controllo contabile. Restano infatti impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. Anche su questo punto il Collegio conforta la propria lettura con il richiamo a pronunce delle Sezioni giurisdizionali per il Veneto e per la Campania.
Il dispositivo dichiara cessata la materia del contendere e non vi è luogo a pronuncia sulle spese. La decisione è stata assunta in Camera di consiglio successiva all’udienza del 22 gennaio 2025 e depositata in Segreteria il 04/02/2025.
Nota della Redazione
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