Pensione inabilità e totalizzazione la titolarità di trattamento autonomo è ostativa (Corte dei Conti Sez. III App. n. 123 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La totalizzazione dei periodi contributivi e il cumulo previsti dal d.lgs. n. 42 del 2006 e dal d.lgs. n. 184 del 1997 incontrano una causa ostativa insuperabile nella titolarità di un trattamento pensionistico autonomo a carico di una delle gestioni interessate. Il comma 240 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 non reca alcuna deroga espressa a tale causa ostativa, sicché essa opera anche in ipotesi di liquidazione di un trattamento di inabilità. La disciplina del cumulo di cui al d.lgs. n. 184 del 1997 è inoltre applicabile ai soli lavoratori destinatari del sistema contributivo puro, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995.

Il Fatto

La sentenza di primo grado aveva rigettato il ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ordinaria in totalizzazione, in base ai contributi versati nella gestione separata INPS. In via subordinata, aveva domandato che per i medesimi contributi fosse calcolata la pro-quota ai sensi del d.lgs. n. 184 del 1997 e della legge n. 228 del 2012. Il ricorrente ha proposto appello, deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2006 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 184 del 1997, e chiedendo la decorrenza del trattamento dal 27.6.2012. L’INPS ha resistito chiedendo la conferma della decisione impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo di appello. Il disposto letterale dell’art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006 preclude la totalizzazione quando in una delle gestioni interessate sia già stata conseguita una pensione autonoma. Nella medesima prospettiva si colloca l’art. 1 della legge n. 228 del 2012 e, in particolare, il comma 240.

L’interpretazione letterale e sistematica di tale disposizione impone di ritenere sussistente, anche per il trattamento di inabilità, la causa ostativa al cumulo rappresentata dalla conseguita titolarità di una pensione a carico di una delle gestioni. Il comma 240 non prevede alcuna deroga espressa alla causa ostativa sancita in linea generale dal precedente comma 239 per tutte le pensioni, sicché essa deve reputarsi operante anche per quelle di inabilità.

Il legislatore ha consentito la liquidazione della pensione di inabilità anche a fronte della maturazione dei requisiti contributivi in una delle gestioni, derogando alla previsione del comma 239 solo nella parte in cui esso precludeva il cumulo ai lavoratori in possesso dei soli requisiti per il diritto al trattamento in una delle singole gestioni coinvolte. Nessuna deroga è invece prevista per i titolari di trattamento a carico di una delle gestioni.

Nel caso concreto, il ricorrente è titolare di pensione privilegiata a carico della gestione pubblica. Ne discende l’insussistenza del diritto a totalizzare o cumulare la contribuzione versata nella gestione separata dell’INPS.

Anche il secondo motivo è infondato. Il cumulo previsto dal d.lgs. n. 184 del 1997 riguarda i lavoratori destinatari del sistema di calcolo interamente contributivo, titolari di sola contribuzione versata dopo il 1° gennaio 1996. Nel caso di specie il primo contributo è anteriore a tale data, il che esclude l’applicabilità della disciplina invocata.

Il rigetto dei primi due motivi assorbe la questione della decorrenza prospettata con il terzo motivo, comunque infondata, poiché l’art. 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012 è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. L’appello è stato respinto, con conferma della sentenza impugnata e liquidazione delle spese di giustizia a carico del soccombente.

Nota della Redazione

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