Concessionario parcheggi è agente contabile e risponde degli interessi moratori (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 35 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I concessionari del servizio di gestione e vigilanza delle aree di sosta a pagamento su suolo pubblico, siano essi soggetti pubblici o privati, anche in forma societaria, rivestono la qualità di agenti contabili. I proventi dei parcheggi a pagamento costituiscono entrate pubbliche e sono soggetti all’obbligo di riversamento periodico nella tesoreria dell’ente. Il tardivo e dilatorio versamento degli introiti riscossi rende il conto giudiziale non regolare. L’agente contabile risponde del danno da ritardo a titolo di interessi moratori, non essendo sufficiente il semplice invito al versamento, né rilevando un preteso accordo tacito con l’ente quando questo abbia sollecitato il puntuale adempimento contrattuale.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudizio di conto sul conto giudiziale reso da una società concessionaria del servizio di gestione e vigilanza delle aree di sosta a pagamento di un Comune pugliese, per l’esercizio finanziario 2023. Con relazione del Magistrato istruttore veniva formulata proposta di deferimento al Collegio, chiedendo la condanna della società al pagamento, in favore del Comune, della somma di 2.065,37 euro a titolo di interessi legali per il mancato rispetto del termine di riversamento contrattualmente pattuito.
La questione centrale riguardava il sistematico ritardo nel riversamento delle somme riscosse rispetto alle scadenze stabilite. Il Comune riferiva di aver ripetutamente sollecitato la concessionaria al corretto adempimento, senza tuttavia applicare gli interessi. La società non compariva in giudizio e non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il Collegio afferma che i proventi derivanti dai parcheggi pubblici a pagamento hanno natura di entrate pubbliche. Il dato si ricava dalla destinazione per legge di tali introiti e trova conferma nella consolidata giurisprudenza contabile, secondo cui i concessionari del servizio di sosta rivestono la qualità di agenti contabili e, in caso di omissione o irregolarità, sono soggetti al giudizio di conto disciplinato dagli artt. 45 e 46 del R.D. n. 1214 del 1934 e dagli artt. 39 e 42 del R.D. n. 1038 del 1933, oggi artt. 141-144 del codice di giustizia contabile.
Nel merito, la contestazione mossa dal Magistrato istruttore si concentrava esclusivamente sulla violazione contrattuale relativa al riversamento periodico. La disciplina di gara imponeva alla ditta aggiudicataria di provvedere allo scassettamento dei parcometri e di versare al Comune, presso la tesoreria comunale, ogni settimana la somma prelevata, con contestuale rendicontazione analitica dei relativi incassi per ciascuna forma di pagamento. Per il ritardato versamento era prevista l’applicazione dell’interesse legale corrente.
Il Collegio rileva che la società ha sistematicamente omesso il riversamento settimanale dei proventi riscossi, accumulando un debito di 2.065,37 euro. Da qui la conclusione che il conto giudiziale non può essere dichiarato regolare per effetto dei ritardi, in palese violazione delle norme che disciplinano la materia, con richiamo alla giurisprudenza contabile di Sez. Giur. Veneto, sentt. n. 125 e 126 del 2021.
La Corte esclude poi che il tardivo riversamento possa ricondursi a un accordo con il Comune. L’ente, al contrario, si era ripetutamente attivato per sollecitare il regolare e puntuale adempimento delle condizioni contrattuali, anche in ragione della peculiare natura di tali entrate, aventi specifica destinazione per legge. Non ricorrono quindi i presupposti per una semplice pronuncia di irregolarità senza addebito. All’agente contabile va imputata la somma di 2.065,37 euro a titolo di interessi moratori, come analiticamente risultanti dal prospetto del Magistrato istruttore, con richiamo a Sez. Giur. Puglia, sentt. n. 165/2025 e n. 252/2024.
La declaratoria di irregolarità del conto con addebito comporta infine la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Il Collegio dichiara quindi l’irregolarità del conto e condanna la società al pagamento in favore del Comune della somma indicata, oltre alle spese.
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Nota della Redazione
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