Responsabilità del dirigente per demansionamento del dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 120 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente preposto a un settore risponde a titolo di colpa grave del danno erariale indiretto subito dall’amministrazione per la condanna al risarcimento del dipendente demansionato. La predisposizione di un adeguato assetto organizzativo del settore, idoneo a consentire lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica conseguita, costituisce adempimento doveroso e ineludibile del dirigente. È irrilevante l’eventuale impossibilità di assegnare il dipendente a compiti di elevato contenuto specialistico, poiché il dirigente può provvisoriamente affiancarlo a colleghi di pari o superiore profilo, senza incorrere in violazione. La condotta omissiva del dirigente concorre con quella del superiore gerarchico secondo il rispettivo apporto causale, con rideterminazione equitativa del danno in ragione della minor durata del periodo di riferimento.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio un dirigente, Capo Reparto di un settore per la gestione delle banche dati di un’agenzia fiscale, per il risarcimento del danno erariale indiretto conseguente alla soccombenza dell’amministrazione in un giudizio di lavoro. Il dipendente, già operatore tributario, aveva superato una prova selettiva ed era stato inquadrato in area superiore con decorrenza dal 1° aprile 2007; era poi cessato dal servizio per dimissioni volontarie il 31 dicembre 2009.
Il giudice del lavoro aveva accertato che, per circa due anni e mezzo, il dipendente era stato adibito a mansioni meramente esecutive e compilative, senza attribuzione di funzioni e responsabilità, con grave mortificazione della personalità. Il Procuratore ha imputato al dirigente, in misura paritaria con il direttore provinciale, il danno complessivo di 38.560,37 euro, circoscrivendo la condotta al periodo tra l’aprile 2007 e l’ordine di servizio del 19 giugno 2008. Il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato preliminarmente la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolare notifica. Nel merito ha ritenuto la prospettazione attorea del tutto condivisibile, osservando che il dipendente, pur avendo ottenuto il riconoscimento formale ed economico della qualifica superiore, non è stato mai concretamente posto dal dirigente nelle condizioni di svolgere le mansioni corrispondenti alle declaratorie contrattuali.
La Corte ha qualificato come esclusiva competenza del dirigente di settore l’attivazione di tutti gli adempimenti organizzativi e funzionali necessari, anche mediante semplice affiancamento a colleghi incaricati di compiti di più alto o pari profilo, nelle more di una più adeguata collocazione. Tale circostanza non si è verificata per oltre un anno: il dipendente è rimasto addetto a protocollazione, compilazione di buste ed elenchi di spedizione.
Nessuna valenza scriminante è stata riconosciuta alle deduzioni del convenuto circa l’asserita segnalazione verbale al direttore provinciale e la mancata disponibilità di personale. La Corte ha rilevato la mancanza di elementi probatori e ha sottolineato che un dirigente non poteva ignorare i basilari principi giuslavoristici, che implicano il divieto di demansionamento, e la regolamentazione del lavoro pubblico privatizzato in materia di attribuzione delle mansioni conformi alla qualifica conseguita. L’inerzia ha contribuito a una situazione di grave e persistente dequalificazione.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ha rideterminato equitativamente il danno nella minor somma di 10.000,00 euro, tenuto conto della minor durata del periodo in cui si è realizzata la condotta omissiva rispetto a quello ascritto alla condotta commissiva del direttore. Il convenuto è stato condannato al pagamento in favore dell’amministrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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