Pensione privilegiata: aggravamento ancorato alla domanda e onere di prova del ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 47 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al trattamento pensionistico privilegiato postula l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni, quali cause ovvero concause efficienti e determinanti, e la loro suscettibilità di ascrizione tabellare. Ai sensi degli artt. 67 e segg. d.P.R. n. 1092/1973, il fatto di servizio deve aver spiegato efficacia causale o concausale sull’insorgenza o sull’aggravamento della patologia. La condizione di obbiettivo aggravamento va riferita agli esiti della visita collegiale di riferimento e alla retrostante domanda amministrativa, ancorché le indagini ne accertino la consistenza in un momento successivo. Nel giudizio pensionistico l’aggravamento non può essere accertato in relazione a una data d’insorgenza successiva a quella della domanda, non trovando applicazione l’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.. La costituzione tardiva del convenuto è ammissibile, ma non consente di sollevare questioni soggette a preclusione o decadenza, quale l’eccezione di prescrizione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex sottufficiale della Marina Militare, agisce contro il Ministero della Difesa per l’annullamento del decreto con cui è stata respinta la domanda di pensione privilegiata ordinaria per l’infermità diagnosticata come cervicoartrosi. Rappresenta di aver prestato oltre dieci anni di servizio a bordo di Unità Navali, con mansioni di meccanico d’armi e attività di movimentazione di munizionamento e sistemi missilistici in spazi ristretti e posizioni disergonomiche.
La patologia era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio; la Commissione Medica Ospedaliera l’aveva ascritta alla Tab. B con misura massima di quattro annualità. Il Comitato delle Pensioni Privilegiate Ordinarie, pur confermando la dipendenza da causa di servizio, l’aveva giudicata non ascrivibile ad alcuna categoria, e su tale parere si fonda il rigetto ministeriale. Il ricorrente chiede l’ascrizione alla 8^ categoria della Tabella A, invocando una perizia di parte, e in via istruttoria la disposizione di C.T.U. e l’acquisizione della documentazione matricolare.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice affronta la richiesta di stralcio della memoria di costituzione del Ministero, depositata dopo la prima udienza di trattazione. Richiamando la giurisprudenza contabile, si afferma che la costituzione tardiva è sempre possibile; ciò che resta precluso è la possibilità di sollevare questioni soggette a decadenza, quale l’eccezione di prescrizione, che va formulata nella memoria tempestivamente depositata.
Nel merito, il giudice ricostruisce il quadro normativo: gli artt. 67 e segg. d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 64 dello stesso decreto individuano nel fatto di servizio la causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità. L’art. 183, quarto comma, e l’art. 70 disciplinano la revisione per aggravamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova domanda. Dal combinato disposto delle due norme si ricava il principio per cui l’aggravamento va riferito alla visita collegiale e alla domanda amministrativa che la precede.
Il giudice esclude che nel giudizio pensionistico possa trovare ingresso la valutazione autonoma dell’aggravamento intervenuto in corso di causa, richiamando il contrario orientamento delle Sezioni riunite n. 2/QM del 24 gennaio 2002 e le pronunce di Sezione ivi citate. La questione, peraltro, non è in contestazione quanto alla dipendenza da causa di servizio, ma solo quanto alla corretta ascrivibilità a categoria pensionistica.
Su questo punto il collegio ritiene corretto il giudizio della CMO recepito dal Ministero: alla data della domanda la patologia era di modesta entità, tale da non determinare postumi rilevanti da giustificare l’ascrizione a una delle categorie della Tabella A del d.P.R. n. 834/1981. Il quadro clinico depone per una patologia scarsamente invalidante, non assimilabile per equivalenza alle infermità della 8^ categoria; la documentazione in atti conferma la limitata incidenza e un modestissimo aggravamento rispetto alla diagnosi originaria.
Il giudice rileva infine che la relazione di parte, succinta e apodittica, non offre alcun supporto tecnico-medicolegale idoneo a indurre all’esercizio dei poteri istruttori officiosi. Il ricorso è pertanto rigettato, con nulla disposto sulle spese, non avendo l’amministrazione prodotto la nota delle spese effettivamente sostenute per la difesa in proprio.
Nota della Redazione
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