Cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale su pensione di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 48 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La soddisfazione in via amministrativa della pretesa pensionistica, intervenuta anteriormente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. In applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico del ricorrente quando il riconoscimento provvedimentale del diritto sia pacificamente anteriore sia al deposito del ricorso sia alla sua notifica. Il giudice contabile, in materia di riliquidazione della pensione di reversibilità, non ha motivo di discostarsi dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, che impone il calcolo della quota retributiva con l’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995 e l’applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge di un ex Primo Maresciallo Luogotenente dell’Aeronautica Militare in quiescenza dal 23 ottobre 2019 e deceduto il 29 aprile 2021, titolare di pensione “d’inabilità” liquidata con il sistema misto e con un’anzianità di servizio al 31.12.1995 di 16 anni e 8 mesi, ha chiesto all’INPS la riliquidazione della pensione di reversibilità in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Deduceva che, per il personale militare con almeno 15 e non più di 20 anni di servizio utile entro il 31.12.1995, la quota retributiva dovesse essere calcolata con l’aliquota indicata dalla norma, secondo l’interpretazione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. L’INPS, costituitosi, ha comunicato di aver già riliquidato il trattamento con l’aliquota del 2,44%, allegando il provvedimento adottato il 3 febbraio 2022 e la liquidazione degli arretrati, chiedendo il rigetto o, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta attiene alla riliquidazione della pensione di reversibilità del personale militare cessato con anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni al 31.12.1995, all’esito della nomofilachia contabile. Il giudice rileva che l’Organo di nomofilachia, con la sentenza n. 1/2021/QM, ha risolto la questione di massima affermando che la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Il giudice monocratico dichiara di non avere motivo per discostarsi dal principio di diritto così enunciato. Su tale premessa si innesta l’esito processuale: all’udienza il difensore della ricorrente ha aderito all’istanza di cessazione della materia del contendere, mentre il difensore dell’INPS ha confermato quanto dedotto negli scritti, chiedendo la condanna alle spese in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della pretesa in via amministrativa prima della presentazione del ricorso.

La Corte ritiene pertanto venuta a cessare la materia del contendere, essendo la pretesa pensionistica soddisfatta in sede amministrativa in conformità alla pronuncia delle Sezioni Riunite e non essendovi motivi per disattendere la concorde richiesta delle parti.

In ossequio al principio di soccombenza virtuale, richiamando Sez. Giurisd. Abruzzo, sent. n. 76/2023, le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente. Il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, è pacificamente avvenuto il 3 febbraio 2022, in data anteriore sia al deposito del ricorso, avvenuto il 20 giugno 2023, sia alla notifica dello stesso all’INPS. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate equitativamente in € 400,00, oltre oneri e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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